il presidente della giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista
Vista
Dato atto che con
Visto l’allegato “A” elenco n. 1 datato 28/07/2011 rettificato il 10/08/2012 dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di Fagnano Alto, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 28/07/2011 rettificato il 10/08/2012 sopra richiamato;
Vista
Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle 18 Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 28/07/2011 rettificato il 10/08/2012;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
decreta
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Fagnano Alto (AQ) a favore delle 18 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 28/07/2011 rettificato il 10/08/2012 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Fagnano Alto a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 28/07/2011 rettificato il 10/08/2012 nonché effettuare l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di Fagnano Alto a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di Fagnano Alto ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila Lì 23/11/2012
il presidente della giunta regionale
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato