IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Rilevato che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

Visto il decreto commissariale n.22 del 19 giugno 2012 avente ad oggetto:  “Accordo negoziale per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali dalla rete privata accreditata per il biennio 2011/2012 -approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo stabilimento termale con il quale è stato approvato lo schema di contratto da proporre alle strutture termali provvisoriamente autorizzate e accreditate e sono stati definiti i relativi tetti di spesa 2011/2012;

Atteso che in conformità a quanto ivi previsto le strutture termali Terme di Caramanico e Terme di Popoli hanno provveduto ad inviare all’Organo commissariale le proprie osservazioni allo schema di contratto approvato con lo stesso decreto commissariale e che quest’ultimo ha, a sua volta, inoltrato a ciascuna di esse le rispettive valutazioni ;

Ritenuto all’esito della sopra riferita procedura di interlocuzione e delle valutazioni appena dette, di dover modificare l’art 5 dello schema di contratto allegato al predetto decreto commissariale, come segue: “art. 5 Criteri di ripartizione della spesa preventivata. Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente contratto e, nel contempo, di assicurare continuità all’erogazione delle prestazioni, le parti convengono che il relativo tetto annuale di cui all’art. 3 è frazionato in mensilità, relativamente ai mesi di effettiva attività.”

Ritenuto di dover modificare conseguentemente  tutti i passaggi del contratto nei quali è fatto riferimento al precedente testo dell’art 5 (artt.11 comma2 e 12 bis comma2);

Ritenuto di poter accordare altresì la seguente ulteriore modifica: art. 13 comma 2.  “Tariffe Le parti convengono che le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla struttura a titolo di anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni, salvo diversa disposizione giudiziaria”.

Ravvisata la necessità di confermare per il resto ogni altro contenuto del decreto commissariale n.22/2012 e dello schema contrattuale ad esso allegato, in particolare per quanto concerne i tetti assegnati ai singoli erogatori privati, che non risulti incompatibile con il contenuto del presente provvedimento;

Preso atto di quanto rappresentato con nota del 23 luglio 2012 dalle strutture Termali Terme di Popoli e Terme di Caramanico circa l’impossibilità di sottoscrivere il contratto entro il termine previsto con decreto commissariale n. 22/2012 e della  necessità di differire conseguentemente il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

Ritenuto di dover fissare tale termine al 15/11/2012;

Rilevato che il presente decreto riveste carattere di urgenza al fine di permettere al più presto la definizione della procedura contrattuale in itinere e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-    di Approvare, con riferimento alle strutture Termali Terme di Popoli e Terme di Caramanico, le modifiche al testo del contratto relativo all’acquisto di prestazioni termali 2011/12 già approvato con decreto n.22/2012 meglio precisate in premessa;

-    di Confermare ogni altro contenuto del decreto commissariale n.22/2012 e dello schema contrattuale ad esso allegato, in particolare per quanto concerne i tetti assegnati, che non risulti incompatibile con il contenuto del presente provvedimento;

-    di Dare atto che il testo definitivo del contratto per l’acquisto di prestazioni termali 2011/2012 è quello allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all1);

-    di Fissare il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi al 15/11/2012;

-    di Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, ai fini della validazione, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-    di Disporre altresì che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali nonché alle strutture private interessate oltre che pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad Acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato 1