IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
Rilevato che la predetta deliberazione
individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori
privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;
Visto il decreto commissariale n.22 del 19
giugno 2012 avente ad oggetto: “Accordo
negoziale per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali dalla rete privata
accreditata per il biennio 2011/2012 -approvazione schema di contratto e
relativi tetti di spesa per singolo stabilimento termale con il quale è stato
approvato lo schema di contratto da proporre alle strutture termali
provvisoriamente autorizzate e accreditate e sono stati definiti i relativi
tetti di spesa 2011/2012;
Atteso che in conformità a quanto ivi previsto
le strutture termali Terme di Caramanico e Terme di Popoli hanno provveduto ad
inviare all’Organo commissariale le proprie osservazioni allo schema di
contratto approvato con lo stesso decreto commissariale e che quest’ultimo ha,
a sua volta, inoltrato a ciascuna di esse le rispettive valutazioni ;
Ritenuto all’esito della sopra riferita
procedura di interlocuzione e delle valutazioni appena dette, di dover
modificare l’art 5 dello schema di contratto allegato al predetto decreto
commissariale, come segue: “art. 5 Criteri di ripartizione della spesa
preventivata. Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal
presente contratto e, nel contempo, di assicurare continuità all’erogazione
delle prestazioni, le parti convengono che il relativo tetto annuale di cui
all’art. 3 è frazionato in mensilità, relativamente ai mesi di effettiva
attività.”
Ritenuto di dover modificare
conseguentemente tutti i passaggi del
contratto nei quali è fatto riferimento al precedente testo dell’art 5 (artt.11
comma2 e 12 bis comma2);
Ritenuto di poter
accordare altresì la seguente ulteriore modifica: art. 13 comma 2.
“Tariffe Le parti convengono che le quote di compartecipazione alla spesa
sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla struttura a titolo di
anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto
una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni, salvo diversa disposizione
giudiziaria”.
Ravvisata la necessità di confermare per il
resto ogni altro contenuto del decreto commissariale n.22/2012 e dello schema
contrattuale ad esso allegato, in particolare per quanto concerne i tetti
assegnati ai singoli erogatori privati, che non risulti incompatibile con il
contenuto del presente provvedimento;
Preso atto di quanto rappresentato con nota del
23 luglio 2012 dalle strutture Termali Terme di Popoli e Terme di Caramanico
circa l’impossibilità di sottoscrivere il contratto entro il termine previsto
con decreto commissariale n. 22/2012 e della
necessità di differire conseguentemente il termine ultimo per la
sottoscrizione del contratto;
Ritenuto di dover fissare tale termine al
15/11/2012;
Rilevato che il presente decreto riveste
carattere di urgenza al fine di permettere al più presto la definizione della
procedura contrattuale in itinere e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che
integralmente si richiamano
- di
Approvare, con riferimento alle strutture Termali Terme di Popoli e Terme di
Caramanico, le modifiche al testo del contratto relativo all’acquisto di
prestazioni termali 2011/12 già approvato con decreto n.22/2012 meglio
precisate in premessa;
- di
Confermare ogni altro contenuto del decreto commissariale n.22/2012 e dello
schema contrattuale ad esso allegato, in particolare per quanto concerne i
tetti assegnati, che non risulti incompatibile con il contenuto del presente
provvedimento;
- di
Dare atto che il testo definitivo del contratto per l’acquisto di prestazioni
termali 2011/2012 è quello allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all1);
- di
Fissare il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi
al 15/11/2012;
- di
Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze, ai fini della validazione, siccome
previsto nell’Accordo con
- di
Disporre altresì che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori
Generali delle Unità Sanitarie Locali nonché alle strutture private interessate
oltre che pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il
Commissario ad Acta
Dott. Giovanni Chiodi
Segue
allegato