GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 546 del 29/08/2012 avente ad oggetto:” Attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – Accordo Stato Regioni 18/11/2010 - Linee di indirizzo regionali” con la quale è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero-professionale (allegato 1) e sono state approvate le linee guida regionali in materia di libera professione (allegato 2);

Visto in particolare il punto 3 lett.c) dell’allegato 2 alla predetta deliberazione laddove è regolamentato lo svolgimento dell’attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro;

Ritenuto, al fine di meglio precisare l’ambito di applicazione della disposizione di che trattasi, di dover procedere a modificare ed integrare il predetto punto 3 dell’allegato 2 alla Delibera di Giunta regionale n. 546 del 29/08/2012 mediante sostituzione della lettera c) con la seguente:

c)   L'attività libero-professionale e di supporto è svolta fuori dell'orario di lavoro con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale di qualsiasi tipo, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva; l'attività non può essere esercitata durante l'assenza dal servizio (es. malattia, astensione obbligatoria dal servizio, assenze retribuite, congedo per rischio radiologico, ferie, aspettative varie, scioperi) nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel periodo in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale e fino al ripristino del rapporto a tempo pieno. In base al principio generale, secondo il quale il personale che svolge attività L.P.I. deve operare in orari non coincidenti con quelli destinati all’attività d’istituto, solo ed esclusivamente per comprovate ragioni tecnico-organizzative, le analisi di diagnostica di laboratorio, che richiedono la coincidenza dell’orario di svolgimento dell’attività L.P.I. con quello dell’attività istituzionale, possono essere effettuate durante l’orario di servizio. In tale ipotesi le prestazioni di diagnostica di laboratorio devono essere oggetto di protocolli da siglarsi tra il responsabile dell’U.O. e la direzione generale aziendale, sentita la direzione sanitaria di presidio, nei quali sia esplicitato il piano d’attività dell’U.O. interessata. In tal caso i professionisti nonché il personale di “supporto diretto” sono tenuti a recuperare il tempo impiegato nelle prestazioni rese in regime di attività libero – professionale con orario di lavoro supplementare, calcolato con riferimento agli standard orari prefissati per le prestazioni rese in attività istituzionale sulla base delle regolamentazioni aziendali.

Visto il D.L. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 ) ed in particolare l’art 1 comma 2 che prevede che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

delibera

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

-    di sostituire la lett.c ) del punto 3 dell’allegato 2 alla Delibera di Giunta regionale n. 546 del 29/08/2012 con la seguente:

c)   L'attività libero-professionale e di supporto è svolta fuori dell'orario di lavoro con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale di qualsiasi tipo, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva; l'attività non può essere esercitata durante l'assenza dal servizio (es. malattia, astensione obbligatoria dal servizio, assenze retribuite, congedo per rischio radiologico, ferie, aspettative varie, scioperi) nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel periodo in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale e fino al ripristino del rapporto a tempo pieno. In base al principio generale, secondo il quale il personale che svolge attività L.P.I. deve operare in orari non coincidenti con quelli destinati all’attività d’istituto, solo ed esclusivamente per comprovate ragioni tecnico-organizzative, le analisi di diagnostica di laboratorio, che richiedono la coincidenza dell’orario di svolgimento dell’attività L.P.I. con quello dell’attività istituzionale, possono essere effettuate durante l’orario di servizio. In tale ipotesi le prestazioni di diagnostica di laboratorio devono essere oggetto di protocolli da siglarsi tra il responsabile dell’U.O. e la direzione generale aziendale, sentita la direzione sanitaria di presidio, nei quali sia esplicitato il piano d’attività dell’U.O. interessata. In tal caso i professionisti nonché il personale di “supporto diretto” sono tenuti a recuperare il tempo impiegato nelle prestazioni rese in regime di attività libero – professionale con orario di lavoro supplementare, calcolato con riferimento agli standard orari prefissati per le prestazioni rese in attività istituzionale sulla base delle regolamentazioni aziendali.

-    di allegare al presente atto il testo aggiornato delle linee guida regionali in materia di libera professione già approvato con Delibera di Giunta regionale n. 546 del 29/08/2012 con le modifiche come sopra riportate (all.1);

-    di precisare che, in considerazione dei suoi contenuti il presente atto non è assoggettato al controllo da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 174/2012;

-    di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali per l’adozione dei conseguenti provvedimenti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

Allegato 1