IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Area di applicazione

1.   La presente legge disciplina il trattamento accessorio del personale del comparto e della dirigenza della Giunta regionale ivi compreso il personale proveniente dagli enti soppressi in forza delle leggi regionali 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo - APTR) e 23 agosto 2011, n. 32 (Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro).

2.   In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 29/2011 e dell’articolo 3, comma 1, della L.R. 30/2011, la dotazione organica della Giunta regionale è rideterminata a seguito dell’ingresso del personale degli enti soppressi ARSSA e APTR, tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito dai predetti enti.

3.   La quota aggiuntiva di spesa per il personale connessa all’ingresso del personale di cui al comma 2 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dall’ARSSA e dall'APTR soppressi.

 

Art. 2

Modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate

1.   La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per le categorie ed alla retribuzione di funzione e di risultato per la dirigenza, nello stretto limite delle risorse già destinate nell’anno 2011 al proprio personale dagli enti soppressi (ARSSA, Abruzzo Lavoro, APTR).

2.   Ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell’ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 1.

3.   Limitatamente all’APTR, il cui personale è transitato alle dipendenze della Giunta regionale in data 1° ottobre 2012, la Giunta regionale procede ai sensi dei commi 1 e 2 e dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".

 

Art. 3

Modifiche all’art. 20 della L.R. 44/1999

1.   Al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), le parole "ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età" sono soppresse.

 

Art. 4

Modifica alla L.R. 17/2001

1.   All’art. 12 della L.R. 9.5.2001, n. 17 "Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" sono aggiunti i seguenti commi:

      "1 bis. Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato della Giunta regionale assegnato alle Segreterie grava sul cap. 11202, relativamente al trattamento principale, e sul cap. 11215, relativamente al trattamento accessorio. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del restante personale grava sul cap. 11215.

      1 ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis, complessivamente quantificati per l'anno 2012 in € 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate e disponibili sul Cap. di spesa 02.01.005 - 11202 "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio".

 

Art. 5

Disposizioni finanziarie e transitorie

1.   Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 trovano la necessaria copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso le seguenti variazioni di bilancio:

a)   lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11202, rubricato "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" è ridotto di euro 1.644.843,00;

b)  lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11213, rubricato "Trattamento economico del personale dirigenziale" è ridotto di euro 141.301,00;

c)   lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11223, rubricato "Fondo per il finanziamento di Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale" è incrementato di euro 141.301,00;

d)  lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11222, rubricato "Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività" è incrementato di euro 1.644.843,00.

2.   La Giunta regionale e le competenti strutture sono autorizzate a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente disciplina.

Art. 6

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 23 Novembre 2012

il presidente

GiOVanni chiodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 44
"Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica"
E DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17
"Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23 NOVEMBRE 2012, N. 58

"Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo Lavoro, A.P.T.R., modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 44

        Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

Art. 20
(Direttore dell'ATER)

1.     Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra i dirigenti pubblici che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di coordinamento in strutture complesse di massimo livello, quali Settore, Servizio o qualificazione corrispondente, ovvero tra i dirigenti privati. L'attività di direzione o di coordinamento deve essere stata svolta per almeno un quinquennio nelle strutture o società pubbliche ovvero nelle società private.

2.     Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato [ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età]. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.

3.     Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.

4.     Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:

a)     formula proposte al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b)    esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c)     cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

d)    predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

e)     presiede le commissioni di gara e di concorso e ha la responsabilità delle relative procedure;

f)     stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

g)    dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico - amministrativa ai fini dell'Azienda;

h)    se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;

i)      esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.

5.     Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nel confronti del Consiglio di amministrazione.

6.     L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.

7.     Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

 

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17

        Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1.     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 2.350.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso:

        Cap. 011202 denominato "Retribuzione al personale - Indennità di reperibilità e rischio" - in diminuzione £. 2.350.000.000;

        Cap. 011215 di nuova istituzione ed iscrizione (Tit. 1, Ctg. 2, aggr. economico 1, voce economica 1, Sez. 01, Sett. 01) denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta regionale" con uno stanziamento di £. 2.350.000.000.

2.     Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

1 bis. Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato della Giunta regionale assegnato alle Segreterie grava sul cap. 11202, relativamente al trattamento principale, e sul cap. 11215, relativamente al trattamento accessorio. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del restante personale grava sul cap. 11215.

1 ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis, complessivamente quantificati per l'anno 2012 in € 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate e disponibili sul Cap. di spesa 02.01.005 - 11202 "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio.

 

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Riferimenti normativi

Il testo del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)     riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b)    razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c)     contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

 

Il testo del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2
(Esercizio delle funzioni già dell'ARSSA)

1.     Le funzioni e le competenze già dell'ARSSA, trasferite alla Giunta regionale con la presente legge, sono allocate nelle strutture organizzative regionali della Giunta, prioritariamente nella Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, in considerazione della stretta attinenza con le competenze proprie della predetta Direzione.

2.     Il personale che, all'atto della soppressione dell'ARSSA, risulta dipendente di ruolo della predetta Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, viene immesso nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata, e conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione.

 

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo - APTR), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3
(Disposizioni sul personale)

1.     Il personale di ruolo proveniente dall'APTR è inquadrato, con la medesima posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione, nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata.

2.     La Giunta regionale approva una ristrutturazione della Direzione competente in materia di Turismo e stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale, tenendo conto anche dei servizi da rendere all'utenza.

3.     Con l'entrata in vigore della presente legge il Commissario provvede ad ottemperare a quanto disposto dall'articolo 27, commi 4 e 5 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale).

 

Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30)

1.     Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 recante "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)", le parole "Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal giorno successivo al 30 settembre 2012".

2.     Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30/2011, le parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro il 30 settembre 2012".

3.     Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 30/2011 le parole "è stabilita con legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "è stabilita con legge di bilancio".

4.     All'articolo 4, della legge regionale 30/2011, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. L'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.

2 ter. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 2 bis".

5.     Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30, la Direzione competente in materia di Turismo trasferisce all'Agenzia per la Promozione del Turismo della Regione Abruzzo nove dodicesimi delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), entro il 31 ottobre 2012, iscrive nei pertinenti capitoli dello stesso gli stanziamenti relativi ai restanti tre dodicesimi.

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