UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO – TECNICO

Omissis

AUTORIZZA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta Soc. TAVERNOLA s.r.l. P. IVA: 00902630680, con sede legale in Collecorvino (PE), Viale Italia, 12, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Congiunti” del Comune di Collecorvino (PE) individuata in N.C.T. al foglio di mappa 6, particelle nn. 11, 182, 273, 399, 278, 279, 280, 281, 585, 589, 511, 513, 304, 306, 398, 424, 428, 429, 427, 305, 661, 357, 401, 660, 356, 642, 413, 502, 503 e 255, regolarmente autorizzato dai proprietari, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predette data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Comune di Collecorvino, Settore Tecnico, nonché al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga ai predetti Settori la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di € 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 1917032 emessa in data 04/04/2011, appendice n. 1 con effetto 24/02/2012, dalla COFACE ASSICURAZIONI s.p.a. agenzia Generale di Milano; potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizza Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione la Ditta deve munirsi e presentare l’autorizzazione all’espianto degli Ulivi (ove presenti);

-    Prima dell’inizio dei lavori devono essere apposti i termini lapidei sui vertici dell’area di escavazione e dei lotti programmati, nonché presentare all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Attività Estrattive e Minerarie, le relative planimetrie in scala adeguata;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenete tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Apposizione di n. 3 piezometri di cui due ai vertici del lato prospiciente il fiume Fino ed un altro sul lato opposto e comunque, all’interno di ogni lotto di coltivazione;

-    Il passaggio al lotto successivo è consentito previo collaudo di ripristino del lotto precedente da parte dell’Organo di Vigilanza;

-    Il terreno vegetale superficiale dovrà essere accantonato, all’interno dell’area di cava, e riutilizzato per la riprofilatura finale della stessa;

-    La durata della coltivazione e ripristino dell’area di cava è fissata in anni 10 (dieci) per una volumetria totale prevista pari a mc. 168.347;

-    Gli scavi devono garantire un franco di rispetto di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente a comunque quando l’Ufficio Tecnico e/o il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile per anno è di mc. 16.837 e complessivamente di mc. 168.374 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore;

b)   n. 1 autocarro.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la Ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Procedimento del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della repubblica (D.P.R. N. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

L’istruttore

f.to Per. Agr. Costatino Pierfelice

IL RESP.LE DEL SETTORE TERZO – TECNICO

f.to Geom. Enrico Colangeli

Omissis