DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta C.O.P.I. SRL. (Partita Iva 01692690694), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Ciccarone n.125/B – Comune di Vasto(CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “La Martina” del Comune di Pollutri(CH) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 20 particelle nn.146-148 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 120.000,00(centoventimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.1632.00.27.2799585632 emessa in data 06.09.2011 dalla SOCIETÀ SACE BT SPA. di Roma la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-     Prima dell’inizio dei lavori deve essere redatto un verbale di delimitazione dell’area di cava, alla presenza degli Organi di Vigilanza, per la salvaguardia dell’area boscata e la verifica del livello di falda;

-     Il materiale terroso preventivamente accantonato nelle operazioni di scotico deve essere interamente riutilizzato per il ritombamento della cava;

-     Il materiale di riporto proveniente dai cantieri esterni deve essere preventivamente comunicato, previo il rispetto degli adempimenti stabiliti dal D.L.vo n.152/2006;

-     L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 12.800 e complessivamente di mc. 25.600 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)   al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

b)   all’Amministrazione Comunale di Pollutri(CH).

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta