IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET5
Premesso che ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia, in particolare della L. R. 132 del 1999 e s.m.i.,
ricorrono per le motivazione di seguito riportate, i presupposti per adottare
il provvedimento di autorizzazione in via “definitiva” alla costruzione e
all’esercizio di nuova linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in
conduttore cavo interrato della lunghezza di circa
Visto il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;
Vista
Visto il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all’ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l’art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L’ENEL in Società per Azioni;
Vista
Visto il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;
Visto il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
Vista
Visto l’art. 11 della L. R. n. 132 del 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;
Vista l’istanza del 03-08-2012 prot. 39604, comprensiva
di atti tecnici, parte integrante della presente Determina (All. 1), pubblicata
sul B.U.R.A. n. 19 ordinario del
11-04-2012, sull’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni T. dal 28-02-2012 al
14-03-2012, con la quale l’ENEL Distribuzione S.p.a. Unità Territoriale Lazio,
Abruzzo e Molise – Divisioni Infrastrutture e Reti, distaccamento PLA di
Chieti, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una
nuova linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo
interrato della lunghezza di circa
Considerato che, esperito gli atti istruttori e preso atto delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute opposizioni e reclami di terzi ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 83 del 1988;
Accertato che per la costruzione e l’esercizio
della tratta di linea elettrica suddetta,
1. Nulla osta del Comune di S. Giovani Teatino (Ch), ai sensi dell’art. 5 comm. 2 e 3 della L. R. 83/1988, n. prot. 6329 del 03-04-2012;
2. Autorizzazione del Comune di San Giovanni T. (Ch), Servizio Tecnico Manutentivo prot. 3237 del 20-02-2012
3. Acquisizione Nulla Osta del Comune di San Giovanni T. (Ch), Servizio Beni Paesaggistici delegati ai sensi dell’art. 5 comm. 2 e 3, della L.R. 83/1988, prot. 0925360 del 29-05-2012;
4. Nulla osta alla costruzione ed esercizio del Ministro dello Sviluppo Economico –Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise -Settore III- di Sulmona (Aq), prot. n. 5436 del 14-05-2012;
5. Nulla osta del Ministero del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo Chieti con prot. n. 2259 del 27-03-2012;
6. Nulla osta del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio di Chieti prot. 2950 del 01-03-2012;
7. Autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, prot. 0300 del 01-02-2012;
8. Autorizzazione della Società ANAS S.p.a., prot. CAQ-0003833-P del 17-02-2012;
9. Autorizzazione della Società SNAM Rete Gas, prot. 588 del 24-04-2012;
10. Autorizzazione della Società Autostrade per l’Italia S.p.a., prot. 01956 del 17-02-2012;
11. Autorizzazione della Società R.F.I. S.p.a., prot. 0855 del 15-06-2012;
12. Parere sulla conformità emissioni C.E. dell’Agenzia Regionale ARTA di Pescara, prot. 3579 del 26-05-2012;
Preso Atto delle condizioni e/o osservazioni fatte dal Ministero dello Sviluppo Economico –Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise di Sulmona (AQ) e dal Corpo Forestale dello Stato – Ufficio di Chieti nei succitati nulla osta;
Reputato che la costruzione e l’esercizio della nuova linea elettrica in media tensione in conduttore cavo interrato di cui trattasi, per le finalità alle quali deve soddisfare, riveste carattere di particolare urgenza ed interesse pubblico, tale da motivare ampiamente la domanda di autorizzazione definitiva alla realizzazione della progettata tratta;
Ritenuta conclusa la procedura istruttoria , ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 38 del 1988 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di
autorizzare l’ENEL Distribuzione S.p.a. Unità Territoriale Lazio, Abruzzo e
Molise – Divisioni Infrastrutture e Reti, distaccamento PLA di Chieti, alla
costruzione ed esercizio della tratta di linea elettrica in media tensione a
20000 V in conduttore cavo interrato della lunghezza di circa
2. di esentare l’ENEL Distribuzione S.p.a. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell’art. 9, ultimo comma del D.P.R. n. 342 del 1965 e L.R. n. 83 del 1988 art. 11 com. 6;
Il Dirigente
Ing. Carlo Cristini