IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare, con specifico riferimento agli interventi ivi dettagliati, il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per l’intera vigenza di detti Programmi Operativi;

Precisato che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario a collaborare con il Commissario ad Acta anche “per gli aspetti di programmazione sanitaria per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

Visto il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dr.Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

Vista la L.n. 40/2004 del 19.02.2004 recante norme in materia di “Procreazione medicalmente assistita” P.M.A.;

Visto, in particolare, l’art. 10 comma 2 della riferita L n. 40/2004 che demanda alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione:

-    dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture di P.M.A.;

-    delle caratteristiche del personale delle strutture di P.M.A.;

-    dei criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

-    dei criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni recate dalla legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture di P.M.A.;

Vista la LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. con la quale sono state normate le autorizzazioni, gli accreditamenti istituzionali e gli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali pubbliche e private;

Richiamato il decreto n. 43/2011 del 21 ottobre 2011 con il quale il Commissario ad Acta, ha integrato la Deliberazione di G.R. n. 591/P del 1 luglio 2008, come modificata e integrata dalla Deliberazione del Commissario ad acta n° 36/09 del 01.06.2009, declinando, nel paragrafo aggiuntivo del Manuale di Autorizzazione intitolato “3.28 Procreazione Medicalmente Assistita”, i requisiti minimi autorizzativi delle strutture di Procreazione Medicalmente Assistita.

Atteso che i requisiti minimi autorizzativi contemplati del riferito paragrafo 3,28 del novellato Manuale di Autorizzazione si conformano integralmente ai requisiti delineati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento tecnico del 11.11.2004 recante “Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita”;

Considerato che con parere 140-P del 21 giugno 2012 i Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute (All.2), in sede di validazione del richiamato provvedimento commissariale n. 43/2011, nel prendere atto che “si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia”, hanno evidenziato la necessità di chiarire meglio la tipologia delle strutture deputate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita sul rilievo che, ai sensi del richiamato paragrafo 3.28 del vigente Manuale di autorizzazione “gli interventi di P.M.A. possono essere effettuati esclusivamente in Strutture Sanitarie Protette”;

Precisato, al riguardo, che, in armonia con il citato Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome dell’11.11.2004, per Strutture Sanitarie Protette di cui al paragrafo 3,28 del Manuale di autorizzazione (DGR 591/P e ss.mm.ii) devono intendersi le strutture sanitarie espressamente autorizzate con esclusione degli Studi professionali;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., e, nello specifico, l’art.8 ter comma 3 a tenore del quale “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;

Richiamato, inoltre, l’art. 3 della r LR n. 32/2007 e ss.mm.ii che, in armonia con la riferita disposizione nazionale, subordina il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla “realizzazione, all’ampliamento, alla trasformazione ed al trasferimento in altro Comune di strutture sanitarie e socio sanitarie alla previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: PSR, Piani Stralcio, Atto di fabbisogno”;

Considerato che il PSR 2008-2010 e gli ulteriori strumenti della programmazione sanitaria regionale attualmente vigenti non definiscono il fabbisogno regionale dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita;

Ritenuto necessario determinare il riferito fabbisogno assistenziale;

Visto il documento tecnico recante “Fabbisogno Regionale dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita - C.P.M. di i^, II^ e III^ livello” che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

Stabilito, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di sottoporlo al vaglio dei Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale approvazione;

Stabilito, inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. con valore di notifica;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-    di precisare che per Strutture Protette di cui al paragrafo 3.28 “Procreazione medicalmente assistita” del Manuale di Autorizzazione approvato con deliberazione giuntale n. G.R. n. 591/P dell’1 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata dai provvedimenti commissariali nn. 36/09 del 01.06.2009 e n. 43/2011 del 21 ottobre 2011, sono da intendersi le Strutture Sanitarie espressamente autorizzate con esclusione degli Studi professionali;

-    di approvare il documento tecnico “Fabbisogno Regionale dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita – (P.M.A.) di i^, II^ e III^ livello “ allegato al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con valore di notifica e di procederne alla trasmissione ai Ministeri dell’Economia e Finanza e della Salute per la prescritta validazione.

Il Sub Commissario

Dr. Giuseppe Zuccatelli

Il Commissario ad Acta

Dr. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato 1