LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R 10 gennaio 2012, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 118/2011, rubricato “Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN”;

Vista la nota n. RA/193609/DG22 del 30.08.2012, con la quale il Servizio Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie, della Direzione regionale Politiche della Salute:

1.   comunica che l’ASR, con nota n° 1717 del 28.08.2012, in ottemperanza dell’art. 14 della L.R. n. 1/2010 (Legge Finanziaria regionale 2010), ha provveduto a restituire alla Regione Abruzzo la somma di € 1.163.576,84, quale avanzo di amministrazione disponibile per l’esercizio finanziario 2011;

2.   chiede di iscrivere la predetta somma di € 1.163.576,84, per competenza e cassa, al capitolo di entrata U.P.B.: 02.04.001 – 24515/01 recante “Risorse regionali per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso” e sul corrispondente capitolo di spesa U.P.B.: 12.01.006 – 81515/01 recante “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario regionale”;

Considerato:

-    che l’importo di € 1.163.576,84 è stato restituita dall’ASR Abruzzo alla Regione Abruzzo in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. n. 1/2010 il quale dispone che “Gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, che ricevono trasferimenti dal bilancio regionale, entro trenta giorni dalla approvazione dei propri rendiconti generali, provvedono a versare alla Regione Abruzzo le somme risultanti quali avanzo di amministrazione disponibile”;

-    che l’articolo 20 del Decreto legislativo 23 giungo 2011, n. 118 prevede che “le regioni adottano un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa … separata evidenza delle … grandezze”  relative a:

A.c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

B.c) spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso;

-    che l’articolo 30 del D. Lgs. 118/2011, dispone che “l’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti” e che “L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero … è reso disponibile per il ripiano delle perdite del Servizio Sanitario regionale”;

-    che la Regione, nell’ambito delle disposizioni relative al Piano di rientro dai deficit sanitari, è impegnata nel ripiano delle perdite pregresse del Servizio Sanitario regionale, anche mediante accensione dell’anticipazione di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2011;

-    che le risorse riguardanti restituzioni di importi relativi all’utilizzo del fondo sanitario regionale dei precedenti esercizi possono essere considerate come eccedenze da rendere disponibili per il ripiano delle perdite del Servizio Sanitario regionale;

-    che sul capitolo di spesa 12.01.006 – 81515/01, denominato “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario regionale”, potranno essere reiscritti tutti gli importi relativi alle risorse di natura regionale iscritti nei bilanci regionali degli esercizi finanziari 2007-2011 non ancora utilizzate alla data del 31.12.2011;

Dato atto: che la variazione di bilancio in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, per il quale la Giunta regionale, mediante provvedimento amministrativo, è autorizzata ad introdurre variazioni di bilancio per l’iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da leggi o da specifiche convenzioni;

Visto il “Prospetto di variazione di bilancio”, allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate, in conseguenza delle considerazioni sopra riportate, le variazioni da apportare al bilancio regionale, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2012;

Dato atto che il Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1.   di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25, della L.R. n. 3/2002, come da “Prospetto di variazione di bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di autorizzare il Servizio Bilancio a reiscrivere sul capitolo di spesa U.P.B.: 12.01.006 – 81515/01 recante “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario regionale” le economie vincolate relative alle risorse di natura regionale iscritte nei bilanci regionali degli esercizi finanziari 2007-2011  non ancora utilizzate alla data del 31.12.2011;

3.   di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

4.   di inviare la presente deliberazione all’Ufficio B.U.R.A. della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

5.   di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute;

6.   di dare atto che ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 118/2001, la presente variazione di bilancio è finalizzata al ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale;

7.   di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad effettuare la registrazione della riscossione dell’entrata, sul conto corrente di contabilità speciale n. 401 – 306682, intestata alla sanità, che codesta Regione intrattiene con la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato dell’Aquila.

Segue allegato

Allegato