IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della
giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Parto fisiologico indolore)
1. Nel rispetto del diritto di libera scelta
della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, considerato che detta
pratica è garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, così come stabilito
nell’accordo Stato Regione n 137/CU del 16 dicembre 2010, recepito dalla
Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n.
897 (Recepimento Accordo Stato – Regioni
n. 137/CU del 16/12/2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo” Istituzione del comitato percorso nascita regionale (C.P.N.R.) ed
ulteriori disposizioni), la Regione Abruzzo favorisce il parto fisiologico,
promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo
consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di
gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la
sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed
in particolare della partoanalgesia epidurale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì,
promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche
socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità
farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto,
ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie
locali e di tipo epidurale.
3. L’effettuazione delle tecniche antalgiche di
cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su
espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la
sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e
sempre revocabile.
4. Le aziende unità locali sanitarie, anche
attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano
l’informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche
antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture
dove le stesse sono effettuate.
Art. 2
(Modalità di attuazione)
1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e
le altre tecniche antalgiche, ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore
otto alle ore venti di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e
private presso le quali è garantita l’assistenza al parto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione,
al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti
annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno
l’effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuando, in ogni caso,
tutte quelle che registrano, annualmente, almeno 500 nascite.
3. Le aziende ASL predispongono l’offerta di
partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e per il nascituro.
Art. 3
(Personale e formazione)
1. La Regione promuove la formazione del
personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e
sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua
criteri, modalità e costi per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi
specifici di formazione.
Art. 4
(Accordi con le altre Regioni)
1. La Giunta regionale è autorizzata alla
stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici
della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne
non residenti nel territorio regionale.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 14
Novembre 2012
il presidente
GiOVanni chiodi