IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Parto fisiologico indolore)

1.   Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, considerato che detta pratica è garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, così come stabilito nell’accordo Stato Regione n 137/CU del 16 dicembre 2010, recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 897 (Recepimento Accordo Stato – Regioni  n. 137/CU del 16/12/2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” Istituzione del comitato percorso nascita regionale (C.P.N.R.) ed ulteriori disposizioni), la Regione Abruzzo favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale.

3.   L’effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.

4.   Le aziende unità locali sanitarie, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l’informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.

Art. 2

(Modalità di attuazione)

1.   La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche, ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore otto alle ore venti di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private presso le quali è garantita l’assistenza al parto.

2.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l’effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuando, in ogni caso, tutte quelle che registrano, annualmente, almeno 500 nascite.

3.   Le aziende ASL predispongono l’offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e per il nascituro.

Art. 3

(Personale e formazione)

1.   La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua criteri, modalità e costi per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.

Art. 4

(Accordi con le altre Regioni)

1.   La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 14 Novembre 2012

il presidente

GiOVanni chiodi