Il
dirigente del servizio
Omissis
Determina
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate,
in ottemperanza della sentenza del TAR Abruzzo n. 336/2012 del 21.06.2012.
E’
sancito che:
1) La società SAMA s.r.l. con sede legale in
Bergamo, via G. Camozzi n. 124, titolare della concessione mineraria allo
sfruttamento della roccia asfaltica e bituminosa denominata “S. Valentino” (Provincia di Pescara) è
obbligata ad adottare e realizzare tutte le misure idonee a garantire, in maniera
duratura, la stabilità e la sicurezza del sito minerario denominato “Imbocco
Pilone” ricadente in comune di Abbateggio,
all’interno della concessione mineraria S. Valentino rilasciata alla
soc. SAMA srl con Determinazione Dirigenziale Regionale DI8/86 del 28.12.2012;
2) Il Comune di Abbateggio, titolare della
concessione mineraria “S.Spirito, di cui al D.M. del 13.12.1939, è obbligato ad
adottare e realizzare tutte le misure idonee a garantire, in maniera duratura,
la stabilità e la sicurezza del sito minerario dismesso denominato ”Santo Spirito”, anche al fine di
concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di rinuncia
alla concessione del 11/09/1987;
3) Il Servizio Regionale Risorse del Territorio
obbligherà attraverso appositi ordini di servizio i titolari delle Concessioni
Minerarie denominate “San Valentino” e “Santo Spirito” ognuno per quanto di
rispettiva competenza, alla messa in opera delle misure necessarie a garantire,
in maniera duratura, la stabilità e la sicurezza dei siti minerari dismessi
denominati Pilone e Santo Spirito, nonché per le altre situazioni di pericolo
ricadenti all’interno delle concessioni minerarie ad esse intestate.
4) La determinazione dirigenziale DI8/86 del
28.12.2012, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, resta confermata.
Il
presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURA (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo) e notificato nelle forme di legge al Comune di
Abbateggio e alla soc. SAMA srl. nonché trasmesso per conoscenza all’Ente Parco
della Majella e alla competente Agenzia del Demanio.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta