IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
il
presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’art. 25 della l.r. n. 44
del 2007)
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo,
consultivo e dell’iniziativa legislativa) è abrogato.
Art. 2
(Modifica all’art. 28 della l.r. n. 44
del 2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. n. 44
del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. In seguito alla trasmissione della deliberazione
di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con
proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione
popolare in una domenica compresa:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la
deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31
gennaio;
b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la
deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31
luglio.".
Art. 3
(Modifica all’art. 30 della l.r. n. 44
del 2007)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r.
n. 44 del 2007 è aggiunto il seguente.
"3
bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui
avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si
pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3".
Art. 4
(Norma transitoria)
1. La presente legge trova applicazione anche
nei confronti delle proposte di referendum consultivo presentate e dichiarate
ammissibili alla data della sua entrata in vigore.
Art. 5
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni;
a) legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6
(Partecipazione popolare all'attività normativa regionale);
b) legge regionale 21 marzo 1989, n. 21
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86);
c) legge regionale 21 marzo 1989, n. 22
(Integrazione alla legge regionale 11 dicembre 1987, n.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 14 Novembre 2012
il presidente
GiOVanni
chiodi
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TESTO DEGLI ARTICOLI 25, 28 E 30 DELLA LEGGE
REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44
"Disciplina del referendum abrogativo, consultivo
e dell’iniziativa legislativa"
COORDINATO CON
"Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere
effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R. 19 dicembre 2007, n. 44
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.
Art. 25
Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i
mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni
1. Ai sensi dell’articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell’articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
3. [L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.]
4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
5. Al referendum consultivo partecipano:
a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
Art. 28
Indizione
1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2
dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il
referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una
domenica compresa:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al
comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;
b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al
comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.
3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.
Art. 30
Esito del referendum e adempimenti conseguenti
1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto.
3 bis. L’istituzione di un
nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa
acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in
merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3.