IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all’art. 25 della l.r. n. 44 del 2007)

1.   Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) è abrogato.

Art. 2

(Modifica all’art. 28 della l.r. n. 44 del 2007)

1.   Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. n. 44 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a)   tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b)   tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.".

Art. 3

(Modifica all’art. 30 della l.r. n. 44 del 2007)

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. n. 44 del 2007 è aggiunto il seguente.

"3 bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3".

Art. 4

(Norma transitoria)

1.   La presente legge trova applicazione anche nei confronti delle proposte di referendum consultivo presentate e dichiarate ammissibili alla data della sua entrata in vigore.

Art. 5

(Abrogazioni)

1.   Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni;

a)   legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (Partecipazione popolare all'attività normativa regionale);

b)  legge regionale 21 marzo 1989, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86);

c)   legge regionale 21 marzo 1989, n. 22 (Integrazione alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86, in tema di iniziativa popolare degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1.   L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 14 Novembre 2012

il presidente

GiOVanni chiodi

 

 

****************

 

TESTO DEGLI ARTICOLI 25, 28 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44

"Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 55

"Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

****************

 

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44

      Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.

Art. 25
Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni

1.   Ai sensi dell’articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.

2.   Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell’articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.

3.   [L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.]

4.   La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

5.   Al referendum consultivo partecipano:

a)   nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b)   nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c)   nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d)  nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

Art. 28
Indizione

1.   In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a)   tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b)  tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.

2.   Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.

3.   Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

Art. 30
Esito del referendum e adempimenti conseguenti

1.   La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto.

3 bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3.