IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l'art. 3, lett. “n” ed art. 4 lett. “g”, relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;
Visto il Decreto Ministeriale del 05 Agosto 1994;
Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 ed in particolare l’art. 62 comma 2° lettere “a” e “b”, con cui è stato soppresso il C.E.R. (Comitato per l’Edilizia Residenziale) ed il suo Segretario Generale;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 6599, n. 5327 e n. 192, rispettivamente dell’08/09/1992, del 06/11/1995 e del 10/02/1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;
Considerato che:
- a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 la materia è stata trasferita alle Regioni;
- con la L.R. 3 marzo 1999 n° 11 la determinazione dei costi massimi dell’edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione – art. 47 punto “d”-;
Dato atto che con la deliberazione di G.R. n° 615 del 13.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010:
- sono stati approvati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;
- è stato incaricato il Dirigente del Servizio competente per materia, Servizio Edilizia Residenziale, di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell’indice ISTAT;
Accertato che, come pubblicato nella banca dati ufficiale dell’ ISTAT consultabile presso il sito internet dello stesso Istituto, Serie Storiche Tab.1., la variazione percentuale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali riferita al Giugno 2012 risulta essere pari all’indice di + 7,70%;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per adeguare alla data del Giugno 2012 i precedenti limiti di costo alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall’ISTAT , relative al costo di costruzione di un fabbricato residenziale secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70%, che trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto 1;
DETERMINA
Di stabilire, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 615 del 13.09.2010 -pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010 -, che i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale sono aggiornati alla data del Giugno 2012, sulla base delle variazioni percentuali intervenute e registrate dall’ISTAT così come pubblicate sul sito informatico dello stesso Istituto, secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70% , e trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”.
Il predetto adeguamento trova applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Elio Iagnemma