Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 4 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 20 datato 06/08/2012 formato da n. 2 facciate;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 20 datato 06/08/2012 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila Lì 29/10/2012

Il presidente

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato A