Il presidente
della giunta regionale
Omissis
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore
delle 4 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 20 datato 06/08/2012 formato
da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Archi a
riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n.
20 datato 06/08/2012 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Archi ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Archi a
reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila Lì
29/10/2012
Il
presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato