IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Abrogazione dell’art. 5 della legge
regionale n. 52/2012)
1. L’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”, è abrogato e vige nuovamente l’art. 6 della L.R. n. 32/1997 nel testo in vigore alla data di approvazione della stessa legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 129/6 del 16 ottobre 2012.
Art. 2
(Modifica
all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 32/1997 recante: “Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia” è aggiunto infine il seguente periodo “Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine”.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 14 Novembre 2012
il presidente
Gianni chiodi
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TESTI
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2012,
N. 52
"Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno
2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle
pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne),
Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R.
32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67.
Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e
sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)"
E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32
"Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia"
COORDINATI
CON
"Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”, e modifica dell’art. 6 della L.R. 32/1997"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R. 29 ottobre 2012, n. 52
Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia).
Art. 5
(Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)
[1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "31 gennaio dell’anno successivo".]
L.R. 9 aprile 1997, n. 32
Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.
Art. 6
Contributi alle province.
1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali. Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine.
2. Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:
a) il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;
b) il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.
2-bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3-ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma.
2-ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i “programmi” entro la data di scadenza del medesimo comma 1.