IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012)

1.   L’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”,  è abrogato e vige nuovamente l’art. 6 della L.R. n. 32/1997 nel testo in vigore alla data di approvazione della stessa legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 129/6 del 16 ottobre 2012.

Art. 2

(Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)

1.   Al comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 32/1997 recante: “Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia” è aggiunto infine il seguente periodo “Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 14 Novembre 2012

il presidente

Gianni chiodi

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 52

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)"

E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32

"Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 54

"Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012  - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”, e modifica dell’art. 6 della L.R. 32/1997"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 29 ottobre 2012, n. 52

        Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia).

Art. 5
(Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)

[1.    Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "31 gennaio dell’anno successivo".]

 

L.R. 9 aprile 1997, n. 32

        Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.

Art. 6
Contributi alle province.

1.     Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali. Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine.

2.     Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:

a)     il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;

b)    il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.

2-bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3-ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma.

2-ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i “programmi” entro la data di scadenza del medesimo comma 1.