IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il
presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche all’art. 5
della L.R. n. 28/11)
1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è
sostituito dal seguente:
"7. L’adozione di
nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta
dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e
dall’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da
allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n.
380/2001. La validazione viene conclusa e determinata dalla Regione entro novanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune".
Art.
2
(Modifiche e
integrazioni all’art. 19 della L.R. n. 28/2011)
1. Il comma 5 dell’ articolo 19 della legge
regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di
prima applicazione e fino all’approvazione degli strumenti urbanistici generali
che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica
e l’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo,
l’adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti,
l’approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché
l’adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello
studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e
regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo
89 del d.p.r. n. 380/2001".
Art.
3
(Interventi urgenti per
la piena operatività del Centro Funzionale d’Abruzzo e della Sala Operativa
regionale della Protezione Civile)
1. Al fine di sviluppare, consolidare, mantenere
le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell’ambito del
Sistema di allertamento nazionale di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e smi e
all’art.3-bis della L.225/92 e s.m.i. (così come integrato dalla Legge n. 100
del 12 luglio 2012) e al fine di dare attuazione alla normativa vigente e attivare
formalmente il Centro Funzionale d’Abruzzo, tenendo conto della deroga prevista
dall’art. 14 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981
del 4 agosto 2010 fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria, il Centro
Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile Regionale, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei
limiti dei posti disponibili in organico nell’ambito della medesima Struttura,
all’indizione di una o più selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a
tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il
Centro Funzionale d’Abruzzo da personale titolare di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare le
capacità di gestione dell’emergenza della Sala Operativa Regionale, istituita
dall’art. 14 della legge regionale n. 72 del 14/12/1993
"Disciplina delle attività regionali di protezione civile",
quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e
controllo ai fini dell’attività di protezione civile di competenza della
Regione,
3. Agli oneri derivanti dai
commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007
denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della
costa, tutela ambientale e protezione civile" e UPB 05.01.003 "Attività di Protezione Civile".
Art.
4
(Interventi urgenti per
il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici)
1. Per poter consentire il mantenimento, il
consolidamento e lo sviluppo delle attività della Sezione Regionale
dell’Osservatorio Contratti Pubblici, operante presso
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si
provvede nell’ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata
"Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa,
tutela ambientale e protezione civile".
Art.
5
(Interventi a favore dei
Piani di zona)
1. Per consentire l’immediata attuazione degli
interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013
Linea di Azione V.1.1.a "Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali
nell’attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei servizi
sociali sul territorio", la predetta linea di Azione V.1.1.a è finanziata
mediante impiego delle risorse disponibili a favore della Regione Abruzzo di
cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante "Fondo per lo
sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali
2000-2006 e 2007-2013" relative agli interventi oggetto di
riprogrammazione.
2. Al fine di favorire e sostenere l’attuazione
degli interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS
2007-2013 Linea di Azione V.1.1.a "Sostenere gli Ambiti Territoriali
Sociali nell’attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei
servizi sociali sul territorio",
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
4. L’autorizzazione all’anticipazione di cassa è
subordinata alle decisioni del Comitato CIPE ai sensi del punto 1.5 del
dispositivo della deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 ovvero alle decisioni
del Tavolo dei sottoscrittori di cui al punto 1.6 del dispositivo della
medesima delibera.
5. Al bilancio di previsione corrente sono
apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) Lo stanziamento
del capitolo di entrata 03.05.003 – 35309, di nuova istituzione, da denominare
"Recuperi di somme erogate a titolo di anticipazione per interventi in
materia di Politiche attive del lavoro e di Politiche sociali" è
determinato in Euro 8.653.681,74;
b) Lo stanziamento del
capitolo di spesa 13.2.003 – 72001, di nuova istituzione, denominato
"Risorse PAR-FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi in
campo sociale e assistenziale – Anticipazione regionale" è determinato in
Euro 8.653.681, 74.
6. Gli impegni di spesa a valere sul capitolo di
cui al comma 5, lettera b), sono subordinati al preventivo accertamento delle
risorse a valere sul capitolo di cui al comma 5, lettera a). Le Direzioni
regionali di cui al comma 3, dispongono il rimborso dell’anticipazione di cui
al presente articolo entro 30 giorni dal conseguimento della disponibilità di
risorse di cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41.
Art.
6
(Norma Finanziaria)
1. L’attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art.
7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 14 Novembre 2012
il
presidente
GiOVanni chiodi
****************
TESTO DEGLI ARTICOLI 5 E 19 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28
"Norme per la riduzione del rischio sismico e
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"
COORDINATO CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 11 agosto 2011, n. 28
Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.
Art. 5
(Pianificazione comunale)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.
4. Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.
5. L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:
a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;
b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l'adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.
6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:
a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;
b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001. La validazione viene conclusa e determinata dalla Regione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune.
8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.
9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l'invio alla Regione per le attività di competenza.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.
11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente.
12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare l'inadempienza alla Prefettura competente per territorio.
Art. 19
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, le domande per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 e del deposito di cui all'art. 10, possono essere presentate all'Ufficio comunale competente il quale opera con le medesime funzioni e tempistiche attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.
2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR n. 380/2001.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso quando:
a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso il competente Sportello Unico per l'edilizia;
b) è stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla normativa previgente.
5. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l’adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l’approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l’adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 3-bis
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 3-bis
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)
1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il testo dell'articolo 14 della
legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di
protezione civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 14
(Sala operativa regionale)
1. È
istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la “Sala
operativa regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando,
coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell’attività di protezione
civile di competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette
dipendenze del dirigente del Servizio di protezione civile ed è presidiata
nell’arco delle 24 ore.
2. La Sala
operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione,
informazione e rilevamento dati ed è dotata delle opportune strumentazioni
tecnologiche. La stessa assicura, in particolare:
- l’organizzazione di una propria banca dati mediante l’acquisizione e il costante aggiornamento dei dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;
- il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche periferiche, dei Settori della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l’Istituto nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l’afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevanti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.
3. La Sala
operativa è altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento
di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di
specifica utilità.
4. In
situazioni di emergenza la sala operativa assicura il necessario supporto
tecnico e organizzativo, unitamente al Servizio protezione civile, per la
concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del presidente della
Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.
Il testo dell'articolo 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 89
(Parere sugli strumenti urbanistici)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 7
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.