IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate, in ottemperanza della sentenza del TAR Abruzzo n. 336/2012 del 21.06.2012.
E’ sancito che:
1) La società SAMA s.r.l. con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, titolare della concessione mineraria allo sfruttamento della roccia asfaltica e bituminosa denominata “S. Valentino” (Provincia di Pescara) è obbligata ad adottare e realizzare tutte le misure idonee a garantire, in maniera duratura, la stabilità e la sicurezza del sito minerario denominato “Imbocco Pilone” ricadente in comune di Abbateggio, all’interno della concessione mineraria S. Valentino rilasciata alla soc. SAMA srl con Determinazione Dirigenziale Regionale DI8/86 del 28.12.2012;
2) Il Comune di Abbateggio, titolare della concessione mineraria “S.Spirito, di cui al D.M. del 13.12.1939, è obbligato ad adottare e realizzare tutte le misure idonee a garantire, in maniera duratura, la stabilità e la sicurezza del sito minerario dismesso denominato ”Santo Spirito”, anche al fine di concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di rinuncia alla concessione del 11/09/1987;
3) Il Servizio Regionale Risorse del Territorio obbligherà attraverso appositi ordini di servizio i titolari delle Concessioni Minerarie denominate “San Valentino” e “Santo Spirito” ognuno per quanto di rispettiva competenza, alla messa in opera delle misure necessarie a garantire, in maniera duratura, la stabilità e la sicurezza dei siti minerari dismessi denominati Pilone e Santo Spirito, nonché per le altre situazioni di pericolo ricadenti all’interno delle concessioni minerarie ad esse intestate.
4) La determinazione dirigenziale DI8/86 del 28.12.2012, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, resta confermata.
Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e notificato nelle forme di legge al Comune di Abbateggio e alla soc. SAMA srl. nonché trasmesso per conoscenza all’Ente Parco della Majella e alla competente Agenzia del Demanio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta