LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 recante “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, che all’articolo 1 dispone che “Alla data del 30 settembre 2012, l’Azienda di promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono”;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, che all’articolo 20, comma 5, dispone che “Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30, la Direzione competente in materia di Turismo trasferisce all'Agenzia per la Promozione del Turismo della Regione Abruzzo nove dodicesimi delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), entro il 31 ottobre 2012, iscrive nei pertinenti capitoli dello stesso gli stanziamenti relativi ai restanti tre dodicesimi”;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014”;

Visto l’articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002, che autorizza la Giunta regionale “ad introdurre variazioni al bilancio per  per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da legge o da specifiche convenzioni”;

Vista la propria deliberazione 27 febbraio 2012, n. 113, con la quale è stato approvato il Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2012 e sono stati definiti, tra l’altro, i criteri ed i principi per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture amministrative regionali;

Dato atto:

-    che con nota 3799 del 21.09.2012, che si allega in copia al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, l’Azienda di Promozione e Turismo Regionale ha comunicato le modalità di ripartizione dei tre dodicesimi dello stanziamento iscritto nel capitolo 09.01.002 – 241585, denominato “Contributi per il funzionamento dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale – L. R. 26.06.1997, n.54” pari ad Euro 925.000,00, funzionali a consentire la gestione sul bilancio regionale delle spese di funzionamento della soppressa Azienda;

-    che la ripartizione dell’importo pari a Euro 925.000,00 è riportata nel “Prospetto di variazione al bilancio”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    che la variazione di bilancio riportata nel “Prospetto di variazione al bilancio” comprende capitoli di spesa del bilancio regionale la cui gestione è affidata a Direzioni regionali diverse, sulla base delle competenze a ciascuna assegnate;

Ritenuto:

-    di dover approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato “Prospetto di variazione al bilancio” al fine di dare attuazione all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 per consentire la regolare esecuzione nel corrente esercizio delle spese per le funzioni della soppressa Azienda di Promozione Turistica Regionale;

-    di stabilire che, a richiesta della Direzioni regionali competenti, nonché dei relativi Servizi, la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo proceda, anche mediante il supporto del Commissario regionale nominato dalla Regione per le attività connesse alla soppressione e/o liquidazione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, alla tempestiva trasmissione degli atti di gestione dell’Ente soppresso necessari per l’espletamento degli adempimenti di competenza delle predette Direzioni e Servizi;

-    di dover inviare il presente provvedimento entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

-    di inviare la presente deliberazione al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

-    di inviare la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo e al Commissario regionale nominato per le attività connesse alla soppressione e/o liquidazione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, nonché alle Direzioni regionali e Strutture Speciali di Supporto titolari della gestione dei capitoli di spesa contenuti nel “Prospetto di variazione al bilancio” allegato, per gli adempimenti di propria competenza;

Dato atto che il Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1.   di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, come da “Prospetto di variazione di bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di stabilire che, a richiesta della Direzioni regionali competenti, nonché dei relativi Servizi, la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo proceda, anche mediante il supporto del Commissario regionale nominato dalla Regione per le attività connesse alla soppressione e/o liquidazione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, alla tempestiva trasmissione degli atti di gestione dell’Ente soppresso necessari per l’espletamento degli adempimenti di competenza delle predette Direzioni e Servizi;

3.   di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

4.   di inviare la presente deliberazione al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

5.   di inviare la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo e al Commissario regionale nominato per le attività connesse alla soppressione e/o liquidazione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, nonché alle Direzioni regionali e Strutture Speciali di Supporto titolari della gestione dei capitoli di spesa contenuti nel “Prospetto di variazione al bilancio” per gli adempimenti di propria competenza;

6.   di incaricare il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, di procedere alle comunicazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. del presente provvedimento.

Segue allegato

Allegato