IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta LA TERNA SRL.(Partita Iva 01520110675), nel prosieguo semplicemente ditta, con sede legale in Contrada Stracca – Comune di Atri(TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’Oro(TE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 31 particelle nn. 15-17-44(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 10(dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 210.000,00(duecentodiecimila/00) è stato effettuato con fidejussione bancaria n.460011462879 emessa in data 05.09.2012 dall’Istituto Bancario Unicredit spa. di Roma (Area Corporate Abruzzo e Molise), la quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa, solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, invece, devono essere posizionati due piezometri, di cui uno nella zona più prossima al fiume Vomano e l’altro sul lato opposto, spinti fino ad intercettare l’acquifero soggiacente;
- I lavori di coltivazione potranno essere avviati solo dopo l’avvenuta redazione, da parte degli Organi di vigilanza, di un verbale di delimitazione dell’area autorizzata;
- L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- La profondità massima dello scavo deve risultare a metri 2,00 sopra il livello massimo della falda acquifera;
- Devono essere salvaguardate le distanze legali di rispetto dalla linea elettrica e dalla condotta irrigua salvo rispettivi nulla-osta degli Enti proprietari;
- Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono;
- I lavori di coltivazione dovranno procedere contestualmente con il ripristino dell’area mantenendo uno scavo aperto non superiore a metri 50,00 tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;
- Per il ritombamento dello scavo a fossa potranno essere utilizzati esclusivamente:
- Materiale terroso proveniente dalla cava autorizzata alla ditta Gentile Inerti srl. con provvedimento n.21 in data 11.10.2011 del Comune di Morro D’Oro(TE);
- Terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo n.152/2006 con particolare riguardo agli artt. 183 e 186;
- Le caratteristiche del materiale utilizzato devono essere preventivamente garantite da specifiche analisi corredate da prove di permeabilità idonee a garantire gli scambi idrici;
- Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;
- I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell’accertamento finale.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e, comunque, quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 29.856 e complessivamente di mc. 298.561 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:
a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
b) all’Amministrazione Comunale di Morro D’oro(TE);
c) all’Istituto Bancario Unicredit spa. di Roma (Area Corporate Abruzzo e Molise).
Art. 12
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Ing.Ezio Faieta