L’AUTORITA’ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

Omissis

RILASCIA

ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

 

ART. 1

VARIANTE NON SOSTANZIALE

all’AIA n. 14/10 del 31.12.2010, comunicata da ACIAM S.p.A con nota prot.n. 2548 del 14.06.2012, inerente l’aggiornamento di quanto disposto all’art. 5 dell’AIA n. 14/10 del 31.12.2010, relativamente alla ri-distribuzione della potenzialità autorizzata delle linee impiantistiche “Linea Indifferenziato” e “Linea Compostaggio” che risulta cosi definita;

 

 

 

Attività di trattamento

CER

Potenzialità

(t/anno)

Operazione di trattamento

 

 

Linea TMB

1

Trattamento meccanico biologico

20 03 01

32.000

D8-D9

2

Trattamento meccanico di trito - vagliatura

20 03 01

14.000

R12

6.000

D9

3

Trattamento biologico

Sottovaglio prodotto dall’impianto di “Cerratina                  CER 19 12 12

 

12.000

 

D8

Linea Compostaggio

1

Impianto di compostaggio

Elenco art. 5 dell’AIA n. 14/10 del 31.12.2010

19.500

R3

 

ART. 2

PRESCRIZIONI

Si richiama il rispetto delle ulteriori  condizioni e prescrizioni dell’AIA n. 14/10 del 31.12.2010 salvo quanto modificato con il presente provvedimento. Inoltre, la Società ACIAM SpA è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

 

1.   dovrà essere garantito il rispetto della potenzialità massima dell’impianto ed il principio della prossimità degli impianti, nonché la necessità di trattare prioritariamente i rifiuti prodotti nell’ambito provinciale;

2.   l’utilizzo dell’ulteriore potenzialità di trattamento meccanico dell’impianto avvenga nel rispetto delle modalità operative e gestionali dettate dalla buona pratica nonché nel rispetto delle linee guida di settore al fine di contenere eventuali possibili effetti per l’ambiente, in particolare durante il conferimento dei rifiuti trasportati e già trattati meccanicamente, dei tempi di permanenza dei rifiuti nelle varie aree impiantistiche e di ricambi di aria dei locali, nella riduzione delle emissioni diffuse durante le operazioni di scarico.

3.  

ART. 3

VALIDITA’ DELLA VARIANTE

La variante non sostanziale di cui al presente provvedimento ha validità sino al 31.12.2012. Decorso tale termine torneranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 5 dell’AIA n. 14/10 del 31.12.2010.

Omissis

L’AUTORITA’ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi