LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le LL.R.R n° 1 ( Legge Finanziaria Regionale 2011) e n° 2 ( Bilancio di previsione 2011) del 10/01/2011;
Considerato che la L.R. n. 7/3/2000, n. 20 recante “ Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva”, in particolare, l’art. 2, comma 1, stabilisce che la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative in materia di sport realizzate nel proprio territorio mediante uno stanziamento, stabilito, per l’anno 2011, pari ad € 200.000,00 sul capitolo 91502 alla U.P.B. 10.01.003;
Considerato altresì, che l’art. 3 della predetta legge regionale individua i destinatari e le iniziative oggetto di finanziamento secondo quanto contenuto nei seguenti Titoli, e precisamente:
TITOLO II - Attività sportiva promozionale, agonistica ed amatoriale;
TITOLO III - Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi livelli;
TITOLO IV - Promozione e sostegno dell’attività sportiva di base;
TITOLO V - Manifestazioni sportive e convegni;
TITOLO VI - Meriti sportivi;
TITOLI VII - Sport per tutti e strutture sportive;
TITOLO VIII - Palestre scolastiche ed altre strutture sportive;
TITOLO IX - Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo;
Richiamati i commi 1 e 2 dell’art. 175 “Modifiche alla L.R. 20/2000 della L.R. 15/2004 (Legge Finanziaria Regionale 2004);
Considerato che ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Regionale adotta i criteri per la predisposizione dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali;
Dato atto dei criteri stabiliti con DGR n. 44 del 17/01/2002 ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 9.4.2001 n. 239 recante: “Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 12 – Criteri e modalità per la concessione di contributi in favore delle attività sportive di cui alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva – Parte I, Titoli I –X.”
Rilevato che ai sensi del sopracitato art. 34, comma 2, “ Qualora le richieste pervenute per una o più delle iniziative contemplate all’art. 3 della L.R. 20/2000 non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate possono essere destinate alle iniziative ricomprese nel medesimo art. 3”;
Considerato che il Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – SPORT - ha effettuato l’ istruttoria di tutte le richieste avanzate dai soggetti beneficiari ai sensi del più volte citato art. 34, comma 3, della legge regionale in argomento;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale DB5/139 del 22/09/2011 con la quale, ai sensi dell’art. 60, commi 8 bis e 8 ter è stato disposto di utilizzare € 5.000,00 per l’acquisto di premi di rappresentanza;
Dato atto altresì della Determinazione Dirigenziale n° DB13/61 del 24/07/2012 con la quale, pertanto, sono state ripartite, secondo le percentuali disposte dalla normativa in argomento, le rimanenti risorse da destinare agli interventi dal Titolo II al Titolo IX, per un importo complessivo pari a € 195.000,00, secondo il prospetto “ALL. A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti i singoli piani di ripartizione riferiti ai vari Titoli della L.R. 20/2000, redatti secondo i criteri di cui alla DGR n. 44 del 17/01/2002, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e precisamente;
- All. B – Titolo II – Enti sportivi (art. 3 lett. a);
- All. B1- Titolo II – Società e Associazioni (art. 3 lett. b);
- All. B2- Titolo II – Società e Associazioni sportive disabili (art. 3 lett. c);
- All. B3- Titolo III – Società di Serie “A e A1” (art. 7);
- All.B4 – Titolo V – Manifestazioni prestigiose (art. 16 lett a);
- All.B5– Titolo V – Manifestazioni agonistiche (art. 16 lett. b);
- All.B6– Titolo V – Manifestazioni amatoriali (art. 16 lett. c);
- All. B7 – Titolo V – Convegni (art. 16 lett. d);
- All. B8 – Titolo VI – Meriti Sportivi (art. 19);
Rilevato pertanto che si sono riscontrate delle economie risultanti sia dalla mancata richiesta di contributi per i Titoli IV e VII per un importo pari ad € 13.650,00 mentre per il Titolo VIII l’unica richiesta pervenuta non è stata ammessa per carenza di documentazione ai sensi dell’art. 26 della legge regionale in oggetto e di conseguenza si è avuta una economia per un importo pari ad €. 5.850,00;
Rilevate altresì ulteriori economie pari ad € 5.792,31 derivanti dall’applicazione di altre normative; e quindi per un totale complessivo pari a € 25.292,31;
Tenuto conto dell’ammontare complessivo delle economie pari a € 25.292,31, si ritiene opportuno, ai sensi del citato 2° comma dell’art. 34 della L.R. 20/2000, a ripartire tali risorse nel modo seguente:
a) aumentare di € 23.376,62, le risorse a disposizione da ripartire per il Titolo II, art. 3, lett. b) - attività delle Associazioni e Società sportive - stante l’esiguità della somma stanziata ammontante ad €. 24.823,50 e le numerose richieste pervenute, determinando così un complessivo importo di € 48.200,12;
b) rideterminare in € 1.915,69 l’importo del contributo da ripartire per le richieste pervenute ai sensi del Titolo V, art. 16, lettera b) in modo da elevare ad € 200,00 il contributo minimo da assegnare;
Visti i prospetti allegati da “C” al “C6” nei quali sono indicati i soggetti esclusi dai benefici contributivi, secondo i criteri di cui DGR n. 44 del 17/01/2002, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Precisato che il Dirigente del Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – Sport provveda agli adempimenti conseguenziali per l’attuazione del presente atto;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – Sport - e dal Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio ed Attività Sportive in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
per i narrati motivi:
a) di approvare, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e secondo i criteri di cui DGR n. 44 del 17/01/2002, i piani di riparto dei contributi mediante l’individuazione dei soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali, così come indicati nei prospetti allegati dalla lettera “B “ alla lettera “B8“che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di escludere dal contributo, secondo i criteri di cui DGR n. 44 del 17/01/2002, i soggetti di cui ai prospetti allegati dall’ All. “C” all’All. “C6” secondo quanto riportato nei prospetti medesimi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di incaricare il Dirigente del Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – Sport di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali per l’attuazione del presente atto;
d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito INTERNET della Regione.
Seguono allegati