LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-    la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-    la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche,

-    il D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica,

-    il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

-    il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visti altresì:

-    il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;

-    il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;

Considerato che, con sentenza n. 200 del 24.6.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

Visti inoltre:

-    il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Considerato che, in assenza del regolamento di cui all’art. 1, c. 1, del citato D.P.R. n. 81/09,  l’art. 1, c. 3 del suddetto D.P.R. 81/09 dispone che continui ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15.3.1997, n. 176, dal D.P.R. 18.6.1998, n. 233 e dal D.M. 24.7.1998, n. 331;

Viste

-    la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5;

-    la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

Considerato che, con riferimento alle specifiche disposizioni emanate con le due leggi suindicate, sono state avviate idonee interlocuzioni fra la Conferenza delle Regioni e delle PP. AA. e il MIUR  in esito alle quali il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV, ha trasmesso ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e al Coordinamento della IX Commissione “Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione” la nota prot. n. A00DGPER 10309 del 13.12.2011 avente a oggetto “Applicazione art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 - istituti comprensivi  – chiarimenti.”;

Visti

-    la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,

-    la L. R. L.R. 27 giugno 2008, n. 10  “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”,

-    il Decreto 16.4.2009 n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,

-    il Decreto 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,

-    la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

Richiamate

-    la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;

-    la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;

Richiamata altresì la D.G.R.  15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, con cui è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale, con particolare riferimento all’attuazione, in ambito regionale, delle recenti riforme;

Vista la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”, con cui, in esito a un processo di concertazione condotto nell’ambito del suddetto T.T.I., il Consiglio Regionale ha approvato i nuovi “Indirizzi”, la cui riformulazione si era resa necessaria e urgente, in relazione al mutato assetto delle competenze in materia d’istruzione, all’entità dei cambiamenti in corso, alla necessità di accompagnare lo sviluppo della riforma in modo da esaltarne le positività, adeguarne l’attuazione alle specifiche situazioni dei contesti territoriali sub-regionali, monitorarne l’applicazione ed implementare eventuali correttivi;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di procedere, per l’anno scolastico 2012-2013, a interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione, con riferimento alla riforma del II ciclo d’istruzione;

Tenuto conto che, a tal fine, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, è stato avviato un processo di concertazione nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, sulla base dei citati  “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”, con la partecipazione degli Assessorati all’Istruzione delle Province, dell’ANCI, dell’UNCEM, delle OO.SS. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;

Dato atto che le Amministrazioni Provinciali, dopo aver attivato le opportune forme di concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli altri Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con i rispettivi Ambiti territoriali dell’U.S.R., hanno adottato i Piani Provinciali, di cui ai seguenti atti:

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara, n. 178 del 14.12.2011,

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Teramo, n. 51 del 16.12.2011,

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti, n. 149 del 20.12.2011,

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila, n. 98 del 20.12.2011;

Tenuto conto che i Piani provinciali approvati con le suddette Deliberazioni sono stati oggetto di ulteriore disamina da parte del citato Tavolo Tecnico Interistituzionale nella riunione del 22.12.2011;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare le proposte concernenti:

-    la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale, come analiticamente descritte negli Allegati “A1”, “B1”, “C1” e D1”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,

-    il potenziamento dell’offerta d’istruzione, con riferimento alla riforma del II ciclo d’istruzione, come analiticamente descritte negli Allegati “A2”, “B2”, “C2” e “D2”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Precisato che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2012-2013, l’attuale assetto della rete scolastica regionale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.   Di approvare le proposte concernenti:

    la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale, come analiticamente descritte negli Allegati “A1”, “B1”, “C1” e D1”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,

    il potenziamento dell’offerta d’istruzione, con riferimento alla riforma del II ciclo d’istruzione, come analiticamente descritte negli Allegati “A2”, “B2”, “C2” e “D2”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2.   Di precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2012-2013, l’attuale assetto della rete scolastica regionale.

3.   Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

4.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.   Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

6.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet regionale.

Seguono Allegati


 

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