Considerata l’importanza del ruolo rivestito dalle piante nel contrastare l’effetto serra per la loro funzione di assorbire l’anidride carbonica e di produrre ossigeno;
Considerata la notevole capacità delle piante di abbattere il livello d’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e di abbassare la temperatura ambientale nei periodi estivi;
Considerato il ruolo delle piante, anche all’interno delle aree urbane, come fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalle attività dell’uomo;
Considerato, quindi, il benefico effetto determinato dalle piante nella regolazione degli effetti del microclima cittadino attraverso l’aumento dell’evapotraspirazione, regimando i picchi termici estivi con un effetto di “condizionamento” naturale dell’aria;
Ritenuto che la presenza di viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile l’ambiente urbanizzato;
Ritenuto, inoltre, che la presenza del verde costituisca un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale per l’importante funzione didattica, oltre a quella estetica, svolta dalle piante in quanto la presenza del verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città;
Ritenuto, inoltre, che il verde influisca sul mantenimento di un sano equilibrio fisico e psicologico offrendo momenti di relax a contatto con gli elementi della natura, permettendo l’arredo di strade, viali, piazze e parcheggi e migliorando così, in modo sostanziale, il paesaggio, l’ambiente urbano e la viabilità;
Ritenuto, inoltre, che le aree alberate siano spesso connesse alla storia delle città e costituiscono, dunque, un patrimonio da salvaguardare anche mediante la sostituzione degli individui malati qualora ciò sia necessario per ragioni fitosanitarie e per la sicurezza pubblica;
Ravvisata l’opportunità di contribuire alla diffusione del verde urbano anche per riqualificare aree degradate che i Comuni, in difficoltà economiche, non sono in grado di recuperare;
Ritenuto che i Comuni che necessitano di riqualificazione del verde urbano e dell’ambiente in genere siano quelli le cui piante siano maggiormente sottoposte all’inquinamento da traffico veicolare;
Ritenuto opportuno, quindi, contribuire alla diffusione del verde urbano nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Visto il Decreto legislativo31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capi I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Preso atto che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico e amministrativo apponendo in calce la propria firma
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di convenzione (all. A) con i singolo Comuni interessati, relativa alla messa a dimora delle piante nei centri urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
2. di destinare a questo scopo la somma complessiva di € 900.000,00 (novecentomila/00) a favore dei Comuni aggiudicatari;
3. di stabilire che i destinatari dell’azione prevista sono i Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti;
4. di stabilire che i Comuni, come sopra individuati, potranno presentare proposte di siti per la messa a dimora di piante in base ai criteri come da all. B;
5. di dare atto che la spesa di € 900.000,00 (novecentomila/00) trova capienza per la quota di € 500.000,00 e per la quota di € 400.000,00 rispettivamente sulle economie vincolate dei cap. 272347 e 291004 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da ritenersi di ordinaria amministrazione, nonché urgente ed indifferibile;
7. di autorizzare il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia a sottoscrivere l’allegata bozza di convenzione;
8. di demandare alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia l’adozione di atti e provvedimenti successivi ed attuativi della convenzione e del bando, ivi comprese eventuali motivate proroghe, varianti non sostanziali, precisazioni tecniche e chiarimenti relativi all’attuazione dell’azione prevista.
Seguono Allegati