IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1.   La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di qualificazione, commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario collettivo al fine di:

a)   garantire ai consumatori finali le informazioni sull’origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull’identità degli operatori;

b) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;

c)   favorire l’eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell’associazionismo.

3.   Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si intendono i prodotti riportati nell’Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29-30-31-32-33-43, prodotti nel territorio regionale, che posseggono caratteristiche qualitative “distintive” più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente “misurabili” e “verificabili” e gestiti attraverso un disciplinare di produzione.

4.   Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo si avvale del sostegno tecnico-amministrativo della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.

Capo II
M
archio comunitario collettivo

Art. 2

Registrazione del marchio comunitario collettivo

1.   La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, la registrazione del marchio comunitario collettivo presso l’Ufficio europeo per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI) per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’articolo 1.

2.   La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad adottare il Regolamento per l’uso del marchio previsto dall’art. 67 del reg. (CE) n. 207/2009.

3.   Tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la registrazione del marchio sono di competenza della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.

Art. 3

Adempimenti preliminari al deposito della domanda di marchio

1.   La Giunta regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, adotta una delibera con la quale:

a)   determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;

b)  approva il Regolamento per l’uso del marchio che disciplina:

1)   le modalità di concessione di uso del marchio;

2)   le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni.

Capo III
S
istema di concessione del marchio

Art. 4

Comitato Tecnico

1.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, istituisce presso la Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale un Comitato Tecnico.

2.   Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, dei consumatori, nonché dell’Assessorato all’Agricoltura, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato.

3.   La Giunta con il medesimo provvedimento definisce le modalità per la costituzione e per l’operatività del Comitato Tecnico: individuazione degli Organismi chiamati a farne parte, numero componenti, modalità di nomina, durata e procedure di funzionamento.

4.   Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale, provvede a:

a)   valutare le proposte di disciplinare di produzione presentate dagli operatori per la concessione del Marchio;

b)  esprimere un parere motivato sulle singole richieste.

5.   Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5

Disciplinari di produzione

1.   I disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:

a)   definire le caratteristiche del prodotto individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1;

b)  garantire l’identificazione e la tracciabilità del processo produttivo.

2.   I disciplinari di produzione di cui al comma 1, sono predisposti in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo.

3.   I disciplinari ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 6

Verifica delle istanze per la concessione del marchio

1.   La Giunta regionale individua nell’ambito della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale un’apposita struttura di Audit, funzionalmente autonoma, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 45011.

2.   La Struttura interna di Audit, di cui al comma 1, composta da auditors qualificati, opera in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 ed è abilitata allo svolgimento delle funzioni di verifica per la concessione in uso del marchio ai soggetti richiedenti e procede a:

a)   svolgere l’attività di audit presso le imprese interessate;

b)  trasmettere il rapporto dell’Audit al competente Servizio della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.

3.   La struttura interna di Audit è  costituita da personale interno qualificato della Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, cui sono affidati i relativi compiti di servizio, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Provvedimento di concessione del marchio

1.   Il Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale, sulla base del rapporto di audit previsto al comma 2 dell’articolo 6 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio.

2. Il provvedimento di concessione dispone l’iscrizione del concessionario nel registro appositamente istituito e detenuto dalla Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.

3.   Una copia del provvedimento di concessione è inviata alla Struttura di Audit, di cui all’articolo 6.

Art. 8

Uso del marchio

1.   L’uso del marchio è concesso a tutte le imprese agricole e agroalimentari singole od associate, ubicate nell’ambito dell’Unione Europea, che utilizzano prodotti del territorio della Regione Abruzzo e che hanno:

a)   sottoscritto l’adozione dei disciplinari pubblicati;

b)  dimostrato che tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate conformemente ai disciplinari indicati all’articolo 5;

c)   superato i controlli previsti negli articoli 6 e 9.

Capo IV
S
istema dei controlli per il mantenimento del marchio

Art. 9

Controlli successivi alla concessione dell’uso del marchio

1.   Le imprese agricole e agroalimentari concessionarie dell’uso del marchio sono assoggettate a periodici controlli per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione.

2.   La Struttura di Audit, di cui all’articolo 6, pianifica, in base alla natura ed alla complessità dell’impresa concessionaria del marchio da sottoporre ad audit, il programma e la frequenza dei controlli necessari al mantenimento del marchio.

3.   La Struttura di Audit, di cui all’articolo 6, comunica al competente Servizio della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale eventuali non conformità gravi rilevate per l’uso non corretto del marchio, ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni.

Capo V
A
ttività di promozione e formazione

Art. 10

Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all’uso del marchio

1.   Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.

2.   Al fine di favorire un’adeguata formazione professionale dei soggetti concessionari del diritto d’uso del marchio ed, in particolare, per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole e agroalimentari dei disciplinari, la Giunta regionale attiva appositi interventi di assistenza tecnica e formazione  professionale, nelle forme e con le modalità previste dalle normative regionali in materia, utilizzando anche le strutture riconosciute dalla Regione Abruzzo.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 11

Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1.   All’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2011 – 2013 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.   Per gli oneri di cui all’art. 2 è autorizzata la spesa, per l’anno 2011, di euro 7.000,00, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 07.02.011 – Cap. 102499 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare – L.R. 30.05.1997, n. 53” del bilancio annuale di previsione 2011.

3.   Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)   unità previsionale di base di entrata (U.P.B.) 04.02.002 – Cap. 42202 “Entrate per rimborsi mutui del fondo di rotazione ex L.R. 09.01.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”

      in aumento euro 7.000,00;

b)  unità previsionale di base di spesa (U.P.B.) 07.02.011 – Cap. 102499 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare – L.R. 30.05.1997, n. 53”

      in aumento euro 7.000,00.

4.   Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le risorse stanziate nelle relative leggi di bilancio.

Art. 12

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 13 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI