IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1.
2. Per
le finalità di cui al comma 1,
a) garantire ai consumatori finali le informazioni sull’origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull’identità degli operatori;
b) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
c) favorire l’eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell’associazionismo.
3. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si intendono i prodotti riportati nell’Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29-30-31-32-33-43, prodotti nel territorio regionale, che posseggono caratteristiche qualitative “distintive” più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente “misurabili” e “verificabili” e gestiti attraverso un disciplinare di produzione.
4. Per
il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo,
Capo II
Marchio comunitario collettivo
Art. 2
Registrazione del marchio comunitario collettivo
1.
2.
3. Tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la registrazione del marchio sono di competenza della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.
Art. 3
Adempimenti preliminari al deposito della domanda di marchio
1.
a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;
b) approva il Regolamento per l’uso del marchio che disciplina:
1) le modalità di concessione di uso del marchio;
2) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni.
Capo III
Sistema di concessione del
marchio
Art. 4
Comitato Tecnico
1.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, dei consumatori, nonché dell’Assessorato all’Agricoltura, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato.
3.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale, provvede a:
a) valutare le proposte di disciplinare di produzione presentate dagli operatori per la concessione del Marchio;
b) esprimere un parere motivato sulle singole richieste.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.
Art. 5
Disciplinari di produzione
1. I disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:
a) definire le caratteristiche del prodotto individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1;
b) garantire l’identificazione e la tracciabilità del processo produttivo.
2. I disciplinari di produzione di cui al comma 1, sono predisposti in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo.
3. I disciplinari ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 6
Verifica delle istanze per la concessione del marchio
1.
2.
a) svolgere l’attività di audit presso le imprese interessate;
b) trasmettere il rapporto dell’Audit al competente Servizio della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.
3. La struttura interna di Audit è costituita da personale interno qualificato della Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, cui sono affidati i relativi compiti di servizio, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Provvedimento di concessione del marchio
1. Il Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale, sulla base del rapporto di audit previsto al comma 2 dell’articolo 6 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio.
2. Il provvedimento di concessione dispone l’iscrizione del concessionario nel registro appositamente istituito e detenuto dalla Direzione regionale Politiche agricole e di Sviluppo rurale.
3. Una copia del provvedimento di concessione è inviata alla Struttura di Audit, di cui all’articolo 6.
Art. 8
Uso del marchio
1. L’uso del marchio è concesso a tutte le imprese agricole e agroalimentari singole od associate, ubicate nell’ambito dell’Unione Europea, che utilizzano prodotti del territorio della Regione Abruzzo e che hanno:
a) sottoscritto l’adozione dei disciplinari pubblicati;
b) dimostrato che tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate conformemente ai disciplinari indicati all’articolo 5;
c) superato i controlli previsti negli articoli 6 e 9.
Capo IV
Sistema dei controlli per il
mantenimento del marchio
Art. 9
Controlli successivi alla concessione dell’uso del marchio
1. Le imprese agricole e agroalimentari concessionarie dell’uso del marchio sono assoggettate a periodici controlli per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione.
2.
3.
Capo V
Attività di promozione e
formazione
Art. 10
Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all’uso del marchio
1. Al
fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal
marchio regionale,
2. Al
fine di favorire un’adeguata formazione professionale dei soggetti
concessionari del diritto d’uso del marchio ed, in particolare, per favorire la
corretta applicazione da parte delle imprese agricole e agroalimentari dei
disciplinari,
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 11
Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari
1. All’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2011 – 2013 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per
gli oneri di cui all’art. 2 è autorizzata la spesa, per l’anno 2011, di euro
7.000,00, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 07.02.011 –
Cap. 102499 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare – L.R.
30.05.1997, n.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) unità previsionale di base di entrata (U.P.B.) 04.02.002 – Cap. 42202 “Entrate per rimborsi mutui del fondo di rotazione ex L.R. 09.01.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”
in aumento euro 7.000,00;
b) unità
previsionale di base di spesa (U.P.B.) 07.02.011 – Cap. 102499 “Interventi nel
settore agricolo e agroalimentare – L.R. 30.05.1997, n.
in aumento euro 7.000,00.
4. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le risorse stanziate nelle relative leggi di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 13 gennaio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI