Il dirigente del servizio

Premesso che:

-    con determinazione dirigenziale n. DD3/67 dell’8.07.2008 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di complessivi n. 3 posti, a tempo pieno ed determinato, nella categoria “D” (Posizione “D3”) profilo professionale di “Funzionario Esperto” (n.1 con specifica competenza ed esperienza in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; n. 2 con specifica competenza ed esperienza in attività di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio dei Programmi comunitari e del Fondo Aree Sottoutilizzate - F.A.S.) da assegnare al Servizio “Politiche Nazionali per lo Sviluppo” della Direzione “Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” con sede di servizio in L’Aquila;

-    con Determinazioni n.DD3/37 del 10.03.2009 e n. DD3/53 del 02.04.2009 sono state approvate le graduatorie di merito finale, per specifica competenza, e sono stati nominati i vincitori;

Preso atto che la selezione pubblica in argomento e i relativi atti amministrativi sono stati interessati da indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria;

Considerato che le ragioni e gli interessi dell’Amministrazione regionale nonché i motivi di pubblico interesse sottesi hanno indotto questa Amministrazione regionale all’esercizio del potere di autotutela previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, ed in particolare l’articolo 21-quater che al secondo comma recita: “L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone…” e che, pertanto, in un primo momento, si è ritenuto necessario ed opportuno sospendere gli effetti delle citate determinazioni dirigenziali n.DD3/37 del 10.03.2009 e n. DD3/53 del 02.04.2009, in attesa dell’esito delle indagini dell’Autorità Giudiziaria, e che a ciò si è provveduto con determinazione dirigenziale n. DD3/89 del 27.10.2009;

Riesaminata la vicenda alla luce di contatti formali ed informali nel frattempo intervenuti con la Procura della Repubblica competente alle indagini sulle vicende che interessano anche la procedura selettiva in parola (nota del 03/06/2010, prot.RA105818/DD3 a firma del dirigente del Servizio Organizzazione e Contenzioso cui è stata data risposta con nota pervenuta il 29/06/2010, protocollata al n.RA123073), constatando che la Procura ha comunicato che il procedimento penale sarebbe andato ad udienza preliminare avanti al G.U.P. senza tuttavia dare notizie che riguardino specificamente tale selezione, che, comunque, non sono pervenute da altre fonti, formali o informali, notizie relative a tale procedura, che l’intero procedimento giudiziario avrà i tempi lunghi tipici di queste vicende e che ciò lasciava presumere, nel frattempo, il superamento delle esigenze specifiche di personale che avevano portato alla formazione del bando di selezione in esame;

Ritenuto necessario, in un primo momento, per quanto al punto precedente, provvedere all’avvio del procedimento di revoca della selezione in parola, cosa avvenuta con nota di questo Servizio del 26.09.2011 inviata ai vincitori di tale selezione e pubblicizzata attraverso il sito internet regionale, sezione Concorsi, e con la pubblicazione sul BURAT, assegnando un congruo termine di tempo per la presentazione di eventuali memorie o considerazioni scritte in opposizione;

Esaminata la documentazione pervenuta a seguito dell’avvio della citata procedura di revoca, in particolare la nota prot. RA223301 del 25.10.2011, a firma congiunta del Direttore regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e del Dirigente del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, con la quale si chiede di non procedere alla revoca della procedura selettiva in argomento specificando che persistono le ragioni per le quali si era provveduto a bandire tale selezione pubblica, ossia l’esigenza di personale altamente professionale per la gestione del Programma Attuativo Regionale FAS avviato nello scorso mese di settembre 2011, e che per la copertura di tali contratti a tempo determinato sono tutt’ora disponibili finanziamenti provenienti da fondi FAS, così che la spesa per gli stessi non graverebbe sul bilancio regionale, sottraendosi alle limitazioni previste per le Amministrazioni pubbliche dalla recente normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale (D.L.78/2010 convertito in L.122/2010);

Valutate positivamente le ragioni sopra esposte, addotte contro il procedimento di revoca avviato e militanti a favore della ripresa dell’iter di assunzione;

Ritenuto, pertanto, di non dare seguito al procedimento di revoca ex L.241/90, artt.7 e 8, avviato il 26.09.2011 e, inoltre, di procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. DD3/89 del 27.10.2009 con la quale si erano sospesi gli effetti delle citate determinazioni dirigenziali n.DD3/37 del 10.03.2009 e n. DD3/53 del 02.04.2009 di approvazione delle graduatorie di merito finale e nomina dei vincitori della selezione in parola, riavviando così l’iter amministrativo per l’assunzione a tempo determinato dei vincitori della selezione pubblica di cui all’oggetto;

Visto l’art. 24 della L.R. n. 77/99;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa,

-    di revocare la determinazione dirigenziale DD3/89 del 27.10.2009 con la quale si era considerato necessario ed opportuno sospendere gli effetti delle citate determinazioni dirigenziali n.DD3/37 del 10.03.2009 e n. DD3/53 del 02.04.2009 di approvazione delle graduatorie di merito finale, per specifica competenza, e nomina dei vincitori della selezione in parola;

-    di non dare seguito al procedimento di revoca ex L.241/90, artt.7 e 8, avviato il 26.09.2011, riavviando l’iter amministrativo per l’assunzione a tempo determinato dei vincitori della selezione pubblica di cui all’oggetto;

-    di stabilire l’introduzione, all’atto dell’assunzione, all’interno del contratto di lavoro a tempo determinato che verrà stipulato con i vincitori della selezione in parola, di una espressa clausola risolutoria del rapporto di lavoro nel caso emergano, dal procedimento giudiziario in corso, specifiche responsabilità o collusioni relativamente alla procedura in parola;

-    di prendere atto che, come da nota prot.RA223301 del 25.10.2011 a firma congiunta del Direttore regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e del Dirigente del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, l’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova capienza in fondi FAS per l’attuazione del PAR FAS e, pertanto, tali contratti a tempo determinato si intendono senza oneri a carico del bilancio regionale;

-    di pubblicare la presente determinazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.T.) della Regione Abruzzo e nell’apposita sezione Concorsi del sito internet regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Eliana Marcantonio