IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione alla L.R. 2/2011

1.   Dopo l’art. 36 bis della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011 – 2013”, è inserito il seguente:

"Art. 36 ter

Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2011 dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo.

2.   Ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo:

a) € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attività dell’Agenzia.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso d'inadempimento, si provvede in via sostitutiva."

Art. 2

Allegati al bilancio

1.   Gli allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013 sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo.

Art. 3

Modifiche alla L.R. 35/2011

1.   L’art. 11 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Modifiche all’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1.   I commi 1 e 2 dell’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” sono sostituiti dai seguenti:

"1.  La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l’anno 2011 in € 2.800.000,00.

2.   Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a)   per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b)   per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA."

Art. 4

Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo

1.   Al fine di garantire la copertura delle spese che gli Enti strumentali della Regione Abruzzo devono sostenere in quanto parte soccombente in sentenze passato in giudicato, è autorizzato l’accantonamento della somma di € 220.000,00 nell'apposito fondo di riserva denominato "Fondo di riserva per l’esecuzione di sentenze a carico degli enti strumentali regionali" di cui all'UPB 02.01.009 - capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011.

2.   La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, su proposta della Direzione competente in materia corredata dell'attestazione del Direttore dell’Ente Strumentale circa l’impossibilità di reperire le risorse necessarie all’interno del bilancio dell’Ente medesimo anche mediante riduzioni di spese non obbligatorie, nonché previo parere del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive, il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al comma 2 ed il loro trasferimento all’Ente strumentale interessato.

3.   Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di spesa di cui al comma 1 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.

Art. 5

Modifiche alla L.R. 2/2011

1.   Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le variazioni riportate nel "Prospetto di variazione di bilancio", allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 13 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue Allegato

N.d.R. L’Allegato 2, n. 4.9 – Scheda Attività 2011 e l’Allegato 3 – Schema di assegnazione degli obiettivi del Piano di Attività 2011 della Deliberazione n. 39 del 28.12.2010 Agenzia Sanitaria Regionale, come pervenuti dal Consiglio regionale, risultano poco leggibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Walter Gariani