IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Attuazione dell’art. 166 del D.Lgs. 152/2006

1.   Ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell’art. 51, comma 5, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l’intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell’ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.

Art. 2

Modifica all’art. 10 della L.R. 25/2011

1.   All’art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), al comma 1, dopo la parola "centrali" sono aggiunte le parole “. Sono esclusi da tale adempimento i Consorzi di bonifica.”

Art. 3

Modifica all’art. 12 della L.R. 25/2011

1.   Dopo il comma 6 dell’art. 12 della L.R. 25/2011 è inserito il seguente comma 6 bis:

      “6 bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d’acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica”.

Art. 4

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 13 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI