IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Rilevato che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

Visto il decreto commissariale n.25 del 14/7/2011 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere – annualità 2011 e 2012 da proporre per la sottoscrizione alle case di cura private: determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni” con il quale è stato approvato lo schema di contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere – annualità 2011 e 2012 (allegato 1), sono state individuate le strutture ammesse alla contrattazione (allegato 2) e sono stati approvati i relativi tetti di spesa (allegato 3);

Atteso che il medesimo provvedimento ammetteva la Casa di Cura Santa Maria SAS, gestita all’epoca dalla Curatela Fallimentare, alla proceduta di interlocuzione ivi prevista - essendo la società in parola, in stato fallimentare con ammissione all’esercizio provvisorio- ed in ragione della impossibilità, per la stessa di erogare le prestazioni ospedaliere, rinviava la sottoscrizione del contratto “ad eventuale successivo provvedimento, fermo restando il tetto di spesa di cui all’Allegato 3” da ripartire in dodicesimi;

Visto il decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 avente ad oggetto: “Approvazione dei contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere –annualità 2011/2012 –da sottoporre alle case di cura ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad acta n.25 del 14/7/2011.Ulteriori disposizioni” con il quale è stato approvato, all’esito della valutazione delle controdeduzioni presentate dalle strutture ammesse alla procedura di interlocuzione di cui al decreto n.25 del 14/7/2011, il testo definitivo dei contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011/12 da proporre alle diverse strutture, tra cui quello per la Casa di Cura Santa Maria con le specificità ivi previste all’allegato 3;

Preso atto della precisazione contenuta nel decreto commissariale n. 37 del 06/10/2011 che per la accertata inoperatività della stessa casa di cura Santa Maria al momento dell’adozione del predetto atto, la sottoscrizione del relativo contratto veniva rinviata a data da stabilirsi ed in ogni caso alla ripresa delle relative attività, fermo restando il tetto di spesa previsto con il decreto commissariale n.25 del 14/7/2011;

Visto l’art 15 del contratto relativo alla Casa di Cura Santa Maria di cui al già detto allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 il quale in considerazione della finalità oggettiva dell’esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l’impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell’azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato, consente, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio di impresa sanitaria;

Visto il decreto commissariale n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il fallimento Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL e l’Associazione Opera S. Maria della Pace- Provvedimenti” con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore dell’Associazione Opera S. Maria della Pace, dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale limitatamente al titolo di legittimazione già in capo alla società Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL;

Preso atto del decreto commissariale n.29 del 13/07/2012 avente ad oggetto: Istanza di autorizzazione al trasferimento dell’attività sanitaria afferente alla Casa di cura Santa Maria presso la Casa di Cura L’Immacolata (artt 3 LR 32/2007) – Nulla osta di compatibilità programmatoria” con il quale viene rilasciato il nulla osta di compatibilità programmatoria e vengono definiti i termini e le modalità per procedere alla rimodulazione dei posti letto;

Ritenuto conseguentemente di autorizzare in favore dell’Associazione Opera S. Maria della Pace la variazione soggettiva del contratto relativo alla casa di cura Santa Maria di cui all’allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 e quindi di autorizzare la predetta Associazione Opera S. Maria della Pace alla sottoscrizione dello stesso;

Considerato che il testo del contratto già decretato dal Commissario ad acta con il decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 (allegato 3) per la casa di cura Santa Maria necessita di oggettive modifiche dovute alle mutate circostanze di fatto e diritto nel frattempo intervenute e meglio appresso indicate;

Ritenuto di stabilire che il predetto contratto sarà stipulato per il periodo 01 ottobre 2012-31 dicembre 2012 ;

Stabilito pertanto, a modifica dell’art. 16 del contratto di cui al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 (allegato 3), che il contratto in argomento, da sottoporre alla sottoscrizione dell’Associazione Opera S. Maria della Pace ha durata dal 01 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto commissariale n. 39 del 9 agosto 2012 avente ad oggetto “D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)- Ridefinizione dei tetti di spesa per contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati anno 2012”con il quale il tetto di spesa annuo per la Casa di Cura Santa Maria è stato ridefinito per il 2012 in euro 3.204.432,02;

Atteso che in conformità a quanto previsto nei sopra citati decreti commissariali n.25 e n. 37 del 2011 è necessario ripartire in dodicesimi il tetto annuo 2012 così come ridefinito dall’appena detto decreto commissariale n. 39/20112;

Ritenuto pertanto di assegnare all’Associazione Opera S. Maria della Pace un tetto di spesa di euro 801.108,00 calcolato in modo da rapportare il budget già previsto dall’allegato 3 al decreto commissariale n.25 del 14/7/2011 per la casa di cura Santa Maria relativo l’annualità 2012, come ridefinito dal decreto commissariale n. 39/2012 pari ad euro 3.204.432,02 al predetto periodo 01 ottobre 2012-31 dicembre 2012 e quindi nella misura di 3/12;

Visto il parere dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze prot. ABRUZZO-DGPROG-03/04/2012-0000090 relativo alla validazione, ai fini del piano di rientro, dei decreti commissariali nn. 25 del 14/7/2011 e 37 del 06/10/2011 sopra richiamati, il quale tra l’altro con riferimento al testo definitivo dello schema di contratto di cui agli allegati al decreto commissariale n. 37 del 06/10/2011 ritiene necessario apportare modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli:

-    art. 3 comma 2 e comma 3 ;

-    art. 5 comma 1;

-    art. 6 comma 4 ;

-    art. 9, comma 2;

-    art. 14, comma 2 e comma 3 ;

-    art. 16 ;

Precisato altresì che con riferimento allo schema di contratto relativo alla Casa di Cura Santa Maria lo stesso parere chiede chiarimenti in merito all’articolo 15 (incedibilità del contratto) concernente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio di impresa sanitaria e conseguentemente a quanto previsto al comma 4 dell’ articolo 17 del contratto (risoluzione del contratto);

Ritenuto di dover accogliere le osservazioni ministeriali sopra richiamate modificando ed integrando, in conformità ad esse, i relativi articoli del contratto di cui all’allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 al fine di non compromettere il buon esito della procedura di validazione del presente atto nel modo che segue:

-    art 3: dal momento che non risulta ad oggi adottata dalla regione Abruzzo alcuna normativa in materia al comma 2 è eliminato il passaggio “fatte salve le eccezionali e motivate situazioni di emergenza di cui al punto successivo, purché comunicate immediatamente alla ASL.”; il comma 3 è integralmente cassato;

-    art. 5: comma 1 primo alinea è inserita la precisazione: “fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 2.”;

-    art. 6: il comma 4 è integrato con la seguente dicitura: “La struttura si impegna ad adottare le modalità attuative che la Regione dovesse individuare per ciò che attiene i DRG a rischio di inappropriatezza di cui al patto della Salute 2010-2012”;

-    art. 9: al comma 2 va eliminata la frase “per quanto di sua conoscenza”;

-    art 14: il comma 2 è integrato con la precisazione che segue:“ In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi”. Al Comma 3: è inserita la frase: “ ed in conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti”;

-    art 16: al comma 2 è introdotta la frase “Le parti concordano che l’oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste nel contratto”. Gli altri rilievi ministeriali non risultano pertinenti al caso di specie non regolando il contratto prestazioni pregresse;

Ritenuto, altresì, doversi integrare il testo del contratto di cui all’allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011, nella parte introduttiva, con il richiamo ai citati decreti commissariali n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il fallimento “Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL” e l’Associazione “Opera S. Maria della Pace”- Provvedimenti” e n. 39 del 9 agosto 2012 avente ad oggetto “D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)- Ridefinizione dei tetti di spesa per contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati anno 2012”nonché di procedere alla modifica del titolo del contratto e dell’ articolo 1 – in virtù delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n.183 in tema di documentazione amministrativa;

Preso atto della necessità, per il principio di imparzialità, di rimodulare inoltre l’art 15 del contratto di cui all’allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 estendendo all’Associazione Opera S. Maria della Pace il divieto di cessione del contratto già previsto dallo stesso decreto commissariale per le altre strutture in bonis - che costituisce grave inadempimento e pertanto causa di risoluzione ai sensi dell’art 17 dello stesso contratto -essendo venute meno le ragioni di specialità previste per la società Santa Maria SAS in virtù della sua condizione fallimentare, e di modificare conseguentemente anche l’art.17 stesso;

Tenuto conto che:

a)   il presente decreto sarà notificato all’Associazione Opera S. Maria della Pace mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

b)   entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto la predetta Associazione potrà presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti dall’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute entro e non oltre il termine predetto;

c)   la valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi presentati dalla Associazione di che trattasi sarà comunicata entro 10 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione;

d)   all’esito si procederà alla sottoscrizione del contratto;

Ritenuto che la data del 20/10/2012 è da considerarsi quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto in oggetto ;

Considerato che la mancata sottoscrizione del contratto non consente alla Associazione Opera S. Maria della Pace di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale con riferimento ai posti letto e alle discipline e servizi già predefinitivamente accreditati in capo alla casa di cura Santa Maria e volturati alla Associazione Opera S. Maria della Pace per effetto del decreto commissariale n. 9 dell’15/03/2012;

Rilevato che il presente decreto riveste carattere di urgenza e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

Stabilito, da ultimo, di trasmettere il presente decreto ai Direttori generali delle Aziende U.S.L. e di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   di autorizzare la variazione soggettiva del contratto (allegato “A”) relativo alla Casa di Cura Santa Maria di cui all’allegato 3 al decreto commissariale n.37 del 06/10/2011 - con le necessarie modifiche ed integrazioni motivate in premessa - in favore dell’Associazione Opera S. Maria della Pace e conseguentemente di autorizzare la predetta Associazione Opera S. Maria della Pace alla relativa sottoscrizione;

2.   di assegnare alla Associazione Opera S. Maria della Pace per la causale in oggetto un tetto di spesa di euro 801.108,00 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da rendere, sia in favore dei residenti sul territorio regionale, sia in favore dei non residenti, nel periodo 01 ottobre 2012 - 31 dicembre 2012;

di stabilire quanto segue:

a)   il presente decreto sarà notificato alla Associazione Opera S. Maria della Pace mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

b)  entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto l’Associazione in parola potrà presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti dall’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute entro e non oltre il termine predetto;

c)   la valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi presentati dalla Associazione di che trattasi sarà comunicata entro 10 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione;

d)  all’esito si procederà alla sottoscrizione del contratto;

4.   di stabilire la data del 20/10/2012 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi;

5.   di precisare che la mancata sottoscrizione del contratto di cui all’allegato “A” non consente alla Associazione Opera S. Maria della Pace di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale con riferimento ai posti letto e alle discipline e servizi già predefinitivamente accreditati in capo alla casa di cura Santa Maria e volturati alla Associazione Opera S. Maria della Pace per effetto del decreto commissariale n. 9 dell’15/03/2012;

6.   di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione, ai Direttori generali delle Aziende U.S.L. e al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione.

Il Commissario ad Acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato A