IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta SA.MI.CA.srl con sede legale in Martinsicuro (TE), via della Bonifica n.6, è rinnovata l’autorizzazione per la coltivazione di una cava di ghiaia in località ““Piano D’Ischia” nel Comune di Civitella del Tronto (TE) distinta in catasto al foglio n.35 particelle nn. 11, 12, 13, 16, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità di coltivazione indicate nei disegni approvati e allegati alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/62 del 23/05/2003 prorogata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/44 del 17/05/2007;

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Regionale Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 90.000,00,00 (cinquantamila/00), è stata prestata con apposita appendice di variazione n.110210308 alla Polizza Fidejussoria n.105060563 stipulata con la Compagnia Allianz Subalpina S.p.A. agenzia di San benedetto del Tronto (AP) in data 05/10/2012.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle stesse condizioni dei precedenti titoli minerari rilasciati per la coltivazione della cava in oggetto.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Regionale Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 17.500 e complessivamente mc. 35.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La sistemazione ambientale deve essere eseguita nel pieno rispetto del progetto approvato allegato alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/62 del 23/05/2003 prorogata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/44 del 17/05/2007.

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta