IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Vista la deliberazione commissariale n.40 del 11/06/2009 avente ad oggetto: “Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Recepimento del DM 12.09.2006. Definizione delle tariffe applicabili alle prestazioni di assistenza ospedaliera”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;
Atteso che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
Visto l’accordo aggiuntivo allegato al contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere sottoscritto dalla casa di cura S. Raffaele in data 11/5/2010 (allegato 1)
Atteso che nel predetto accordo:
- il Commissario ed il Subcommissario, si sono impegnati ad individuare la tariffa per le prestazioni codice 28 ma a condizione di poter verificare in concreto, per il tramite di esperti qualificati, il reale contenuto e le modalità delle prestazioni codice n. 28 erogate dalla Casa di Cura San Raffaele e a nominare, a tal fine, una Commissione di due esperti perché verificassero l’appropriatezza della casistica generale dei pazienti ricoverati in Unità Spinale, ed il giusto costo - in ordine alla fase post acuzie oggetto della tariffa da individuare - delle prestazioni in relazione ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi di cui alla DGR 591/P del 1.7.2008, posseduti dalla stessa Casa di cura;
- la Casa di Cura accettando tali verifiche si è impegnata a nominare a sua volta esperti per il necessario contraddittorio con gli esperti di parte pubblica e a dare la massima collaborazione per l’espletamento dell’attività di cui sopra;
- le suddette parti si sono impegnate all’esito della predetta attività istruttoria e dell’individuazione della tariffa per le prestazioni cod. 28 a sottoscrivere un accordo integrativo al contratto relativo alle prestazioni di ospedalità del 11.5.2010, che prendesse in considerazione la tariffa cod. 28 individuata ed il conseguente relativo effetto sul tetto di spesa assegnato; le stesse hanno considerato che in presenza dei presupposti si sarebbe fatto riferimento alla tariffa TUC 2009;
Visto che lo stesso impegno alla determinazione della tariffa per la remunerazione delle prestazioni codice 28 è stato ripetuto nel contratto sottoscritto dalla casa di cura S. Raffaele per l’acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011/2012 (art 13 comma 1bis del contratto 2011/12);
Considerato che la definizione di una specifica tariffa per le prestazioni codice 28 non è in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza TAR Abruzzo n.782/2010 che ha definito favorevolmente per la regione Abruzzo il giudizio instaurato dal S. Raffaele avente ad oggetto l’impugnativa della sopra richiamata deliberazione commissariale n. 40/2009 che così ha testualmente sancito: “la Regione avrebbe certo avuto la possibilità di articolare diversamente le tariffe relative al codice 28, anche utilizzando come parametro la TUC, ma il sindacato su tale potere discrezionale non è oggetto del giudizio che è incentrato interamente sul punto se la deliberazione impugnata, attraverso il rinvio alle tariffe di cui al D.M. 2006, fosse o meno lacunosa nella disciplina tariffaria delle prestazioni svolte nell’ambito delle unità spinali” ;
Atteso che la procedura di cui all’accordo 2010 sopra richiamato e già definita con una prima relazione tecnica è stata oggetto delle censure della struttura innanzi al TAR Abruzzo con particolare riguardo alla mancata nomina del secondo esperto di parte pubblica;
Visto il decreto commissariale n.28 del 19/7/2011 – adottato in esecuzione dell’ordinanza n.152/2011, con la quale il Tar Abruzzo ha accolto in sede cautelare, “ai fini della motivata riedizione del procedimento” le suddette contestazioni del S. Raffaele- con cui è stata ritualmente nominata ex novo la commissione di esperti di parte pubblica di cui al predetto accordo 2010 e stabilito un nuovo termine per la conclusione del procedimento così reiterato;
Vista la nota del 28/9/2011, acquisita al protocollo regionale con il n.199046 del 29/09/2011, con cui la nuova commissione, come sopra nominata, completata l’istruttoria di competenza, ha trasmesso al Servizio attività Ispettiva e Controllo della Direzione Politiche della Salute, le sue valutazioni tecniche di cui si riportano le conclusioni: “Riteniamo che le caratteristiche strutturali ed organizzative della casa di cura S. Raffaele Sulmona rispondano ai criteri che caratterizzano una Unità spinale (non Unipolare) e che pertanto possa essere applicata la tariffa riferita al codice 28 ma, in considerazione della attuale tipologia di utenza, della già evidenziata difficoltà nella gestione di casi clinici di lesione midollare acuta con quadro di instabilità clinica e della mancanza di una organizzazione in Rete regionale, si propone di prendere a riferimento la tariffa di cui alla TUC, ridotta del 25% senza abbattimento”;
Vista la nota prot. 211057/Comm. del 14/10/2011 con la quale il Subcommissario ha trasmesso la predetta relazione alla casa di cura S. Raffaele;
Atteso che nell’incontro del 20/04/2012 tenutosi presso la Direzione Politiche della Salute tra l’allora Subcommissario Giovanna Baraldi e una rappresentanza della casa di cura S. Raffaele per la definizione della tariffa da attribuire alle prestazioni codice 28 con riferimento agli impegni contrattuali sopra menzionati è stato convenuto quanto di seguito:
- 2010 e 2011: applicazione della tariffa TUC 2009 ridotta del 25% con liquidazione delle differenze tariffarie;
- 2012: applicazione della tariffa TUC 2009 ridotta del 25% per un primo periodo e piena applicazione della stessa ossia 100% della tariffa TUC 2009 a partire da una data certa in cui sia acclarata la piena operatività di un adottando decreto commissariale relativo al percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo, finalizzato a rimuovere la principale causa di abbattimento tariffario del 25% rilevata dagli esperti di parte pubblica nominati con il decreto commissariale n.28/2011;
Atteso che con nota indirizzata al Subcommissario prot. 280/2012/VM/usc/II del 24/4/2012 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 26/4/2012 con il n.96658 la casa di cura S. Raffaele ha comunicato che il CDA della struttura ha accolto la predetta proposta oggetto dell’incontro del 20 aprile 2012;
Visto il decreto commissariale n. 28 del 13/7/2012 con il quale, in ossequio a quanto convenuto nell’incontro del 20/04/2012, è stato adottato il documento tecnico elaborato ed approvato dall’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR Abruzzo) da esperti ASL regionali e da esperti del S. Raffaele, intitolato “Percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo”;
Considerato che i responsabili delle UU.OO delle ASL abruzzesi coinvolte nel percorso del paziente mieloleso hanno confermato all’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR Abruzzo) la piena operatività del “Percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo” di cui al decreto commissariale n.28 approvato il 13/07/2012 e che pertanto è possibile riconoscere al S. Raffaele per le prestazioni codice 28 – annualità 2012 l’applicazione della tariffa TUC 2009 al 100% a partire dal 1°settembre 2012;
Visto l’art 8 quinquies comma 2 lett e bis del Dlgs 502/92 ss.mm.ii., richiamato altresì dall’art 13 del contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere 2011/2012, il quale in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, prevede che il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di budget indicati nel contratto, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato;
Considerato che, in applicazione delle tariffe per le prestazioni codice 28, come sopra riportate, le risorse necessarie per la remunerazione della differenza tariffaria, con riferimento alle annualità 2010 e 2011, ammontano complessivamente a euro 739.322 e precisamente :
- 2010 euro 364.611;
- 2011 euro 374.711;
Ribadita l’espressa finalità dell’accordo aggiuntivo allegato al contratto 2010 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere sottoscritto dalla casa di cura S. Raffaele in data 11/05/2010 (allegato 1) – reiterato per le annualità 2011 e 2012 - di evitare le spese conseguenti ad eventuali contenziosi;
Considerato che la somma appena detto rappresenta l’importo massimo sostenibile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione della casa di cura S. Raffaele in esecuzione dell’accordo sopra citato, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato 2012;
Visto il D.L. 6-7-2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);
Visto il decreto commissariale n. 39/20112 avente ad oggetto “D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)- Ridefinizione dei tetti di spesa per contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati anno 2012”;
Considerato che in forza dei predetti provvedimenti restrittivi le prestazioni codice 28 rese nel 2012 dalla casa di cura S. Raffaele non possono comportare il superamento dei limiti di budget definiti per il 2012 come ricalcolati con decreto commissariale n.39/2012;
Rilevato che per quanto già esposto il presente decreto riveste carattere di urgenza e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in
premessa che integralmente si richiamano
- Di RICONOSCERE alla casa di cura S. Raffaele con riferimento alle prestazioni codice 28 - annualità 2010 e 2011 la tariffa TUC 2009 ridotta del 25%, per la somma complessiva di euro 739.322 e precisamente :
- 2010: euro 364.611;
- 2011: euro 374.711;
- Di RICONOSCERE alla casa di cura S. Raffaele con riferimento alle prestazioni codice 28 - annualità 2012 la tariffa TUC 2009 ridota del 25% fino al 31 agosto e a far data dal 1°settembre il 100% della tariffa TUC 2009 fermi restando in ogni caso i limiti complessivi di budget assegnati alla casa struttura per il 2012 come ricalcolati con il decreto commissariale n.39/2012 avente ad oggetto “D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)- Ridefinizione dei tetti di spesa per contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati anno 2012”;
- Di PRECISARE che gli effetti del presente atto sono limitati alla contrattazione 2010, 2011 e 2012 oggetto dell’accordo integrativo di cui in premessa;
- Di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione, ai Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL. per quanto di competenza ed in particolare al Direttore Generale AUSL n. 1 ai fini delle procedure liquidazione degli importi dovuti alla struttura in forza del presente atto nonché alla casa di cura San Raffaele e al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione.
Visto
Il Subcommissario
Giuseppe Zuccatelli
Il Commissario ad Acta
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato