IL PRESIDENTE della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH31/567/Usi Civici del 04/10/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila (Frazione Bazzano);

Visto l’allegato “A” Elenco n. 3/Bazzano datato 16/07/2012 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse e l’eventuale capitale di affranco;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 3/Bazzano datato 16/07/2012

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/Bazzano datato 16/07/2012;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di L’Aquila (frazione Bazzano) a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 3/Bazzano datato 16/07/2012 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/Bazzano datato 16/07/2012;

-    il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di L’Aquila;

-    di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila Lì 11/10/2012

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato A