IL PRESIDENTE della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/534/Usi Civici del 17/09/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila (Cens. Arischia);

Visto l’allegato “A” Elenco n. 3/Arischia datato 11/10/2006 rettificato il 17/09/2012 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione e affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse e il capitale di affranco;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 3/Arischia sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/Arischia datato 11/10/2006 rettificato il 17/09/2012;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    sono legittimate con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila –Censuario di Arischia - a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 3/Arischia datato 11/10/2006 rettificato il 17/09/2012 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/Arischia datato 11/10/206 rettificato il 17/09/2012nonchè effettuare l’affrancazione;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a reinvestire i proventi derivanti dal capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

-    di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L’Aquila Lì 8.10.2012

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato A