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Art. 1

QUANTITA’ DELL’ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La portata massima di prelievo concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località di Via dei Peligni nel Comune di Chieti, è fissata in litri al secondo (l/s) 1,3, la portata media di prelievo è fissata in litri al secondo (l/s) 0,8 e quella d’esercizio è fissata in litri al secondo (l/s) 1 cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui 5.200 (m3/annuo) di cui l/s 0,2 pari al 20% è concesso in via precaria.

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Art. 2

USO DELL’ACQUA DERIVATA

Ai fini del calcolo del canone, la portata di prelievo complessivamente derivata è di l/s 1,00 destinato ad uso autolavaggio. Il prelievo dell’acqua avviene tramite pompa ad immersione, successivamente inviata e depositata in una cisterna con capienza di 14 mc, e infine collegata all’impianto di lavaggio.

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Art. 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA

L’opera di captazione dell’acqua, realizzata in conformità al progetto definitivo firmato dai professionisti Dott. Arch. Paolo Sportello e della Dott.ssa Geol. Catia Di Nisio e conservato agli atti dell’Amministrazione, consiste in un pozzo, situato in Chieti Via Dei Peligni -fg. 29 p.lla 33-, di profondità pari a m. 25, di diametro pari a mm. 100, rivestito con tubo in cemento e superiormente protetto con pozzetto d’ispezione e chiusino in ghisa con serratura mediante lucchetto, dotato di elettropompa sommersa della potenza di 1 CV del tipo EBARA modello OIM C49.

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Art. 11

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data dall’anno 2001 (anno in cui la stessa Società ha messo in esercizio il pozzo artesiano).

Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio della nuove concessioni, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso di acqua, si rendessero necessarie.

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Art. 12

CANONE

Il concessionario, oltre al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo art. 13, corrisponderà alla Regione Abruzzo, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 55 del T.U. 1775/1933, l’annuo canone di di €. 350,00 di cui all’art. 73 della L.R. 6/2005, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno mediante versamento con bonifico bancario su IT 28 R 07601 03600 000040205379 o su c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo- Gestione Demanio Idrico”, specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l’annualità e il codice univoco della derivazione (CH/D/11247). Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di cui all’art. 93, comma 5 quinquies della L.R. 7/2003 stabilita nella misura del 10 % del canone dovuto.

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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Carlo Cristini

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