Omissis
determina
Art. 1
Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 152 del 2006, così come modificato dal D.Lgs. 258 del 2000, è concesso a A.R.P.A. S.p.a. del Comune di Chieti in località Asinio Herio n. 75, di derivare acqua, ad uso autolavaggio, dal corpo idrico del fiume Pescara tramite n. 1 pozzo, in località Via ei Peligni del Comune di Chieti (Ch), in misura non superiore a 1 l/s, per una portata, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m3/anno) 5.200, di cui 0,2 l/s pari al 20% sono concessi in via precaria;
Art. 2
La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dall’anno 2001 (anno in cui la stessa Società ha messo in esercizio il pozzo artesiano), subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare del 04-09-2012 n. 42 di Repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di €. 350,00 (trecentocinquanta/euro), anche se la ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della L. n. 1434 del 1942. Oltre al canone, la ditta Concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di €. 35,00 (trentacinque/euro), pari al 10% per cento del canone dovuto;
Art. 3
Il versamento del canone annuo e dell’addizionale
regionale, indicati precedentemente nel punto 2, verranno corrisposti alla
Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico
versamento sul c/c postale n. 40205379 o sul c/c bancario IT 28 R 07601 03600
000040205379 intestato a: Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico – Cap.
Chieti, 05-09-2012
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Carlo Cristini