IL PRESIDENTE della giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista
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Visto l’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011
allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince
Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 sopra richiamato;
Vista
Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011;
Dato atto il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
decreta
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Catignano a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Catignano di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Catignano ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Catignano a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila Lì 11/10/2012
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato