IL PRESIDENTE della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH31/568/Usi Civici del 04/10/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Catignano;

Visto l’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Catignano, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011;

Dato atto il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Catignano a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di Catignano di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 10/11/2011 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Catignano ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di Catignano a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila Lì 11/10/2012

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato A