IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’art. 4 della L.R. 26/2012)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini) è sostituita dalla seguente:
"a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell’Elenco garantisce comunque che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un’equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità".
Art. 2
(Modifiche all’art. 7 della L.R.
26/2012)
1. Il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza".
2. Il comma 3 dell’art. 7 della L.R. 26/2012 è sostituito dal seguente:
"3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad
incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede
Art. 3
(Integrazione all’art. 10 della L.R.
26/2012)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 26/2012 è inserito il seguente:
"2 bis.
Art. 4
(Modifiche all’art. 63 della L.R. n.
1/2012)
1. Al comma 2, dell’art. 63, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole "31 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2012".
2. I
commi da
Art. 5
(Modifica all’art. 6 della L.R. n.
32/1997)
1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "31 gennaio dell’anno successivo".
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per gli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse già stanziate e disponibili nell’unità previsionale di base (UPB) 01.01.006 "Spese per il funzionamento di organi consultivi", nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge regionale 26/2012.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 29 Ottobre 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997,
N. 32
"Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18
marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative
all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed
infanzia"
DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"
DEGLI ARTICOLI 4, 7 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 14
GIUGNO 2012, N. 26
"Istituzione della Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra
donne e uomini)"
COORDINATI
CON
"Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 9 aprile 1997, n. 32
Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.
Art. 6
Contributi alle province.
1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla Giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali.
2. Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:
a) il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;
b) il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.
2-bis.
2-ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i “programmi” entro la data di scadenza del medesimo comma 1.
L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 63
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di
valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.
2.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.
6.
7.
8. L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA
abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di
monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi.
10. Entro il 28 febbraio di ogni
anno
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E' fatto obbligo per
14. Le istruttorie dei piani e
dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con
titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da
esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o
internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della
Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano
specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i
titoli sopra ricordati,
L.R. 14 giugno 2012, n. 26
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
Art. 4
(Composizione e modalità di elezione)
1.
a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto
limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i
requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o
esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di
attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell’Elenco
garantisce comunque che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra quelli
designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da
assicurare un’equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità;
b) dalla Consigliera regionale di parità.
2. Le Consigliere regionali in carica partecipano alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.
3.
4. Il Bando per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Consiglio regionale, a cura della Struttura del Consiglio competente per materia, entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
5. Le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e i singoli cittadini che intendono proporre una candidatura per l'Elenco segnalano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di cui ai commi 3 e 4, alla Struttura del Consiglio competente per materia, il nominativo corredato da un curriculum vitae, da cui si evincono le competenze, le esperienze e le professionalità specifiche e di genere. La costituzione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi titolo a farne parte, sono a cura della Struttura del Consiglio competente per materia che provvede alla pubblicazione del bando e fissa i termini per la presentazione delle domande.
6. I nominativi pervenuti ai sensi del comma 5, formano l'Elenco regionale per la nomina dei componenti della Commissione pari opportunità. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.
7. I componenti
8. Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali.
Art. 7
(Indennità di presenza, missione e carica)
1. Ai componenti
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza.
3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad
incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce il numero massimo di riunioni degli organi, il numero e le finalità delle sottocommissioni permanenti oltreché il numero massimo delle loro riunioni; i lavori della Commissione e delle sottocommissioni sono svolti nel rispetto delle risorse assegnate.
Art. 10
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Bando per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa.
2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Commissione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.
2 bis.
3. La "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive", costituita ai sensi della legge regionale 18 maggio 2000, n. 88, attualmente in carica, cessa dalle sue funzioni alla data di insediamento della Commissione istituita dalla presente legge.
4. Ogni richiamo alla "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive", istituita con la l.r. n. 88 del 2000, contenuto in norme e atti regionali, si intende riferito alla Commissione istituita dalla presente legge.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 9 della legge regionale L.R. 14
giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra
donne e uomini., vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 6, agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, annualità 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 01.01.006 "Spese per il funzionamento di organi consultivi".
3. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di Bilancio.
4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente trasferite al Consiglio regionale che provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale. Il trasferimento è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.