IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sospensione disposizioni di cui alla
legge regionale n. 1 del 10.01.2012 “Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo” -
Legge Finanziaria Regionale 2012)
1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.
2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.
3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.
4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.
Art. 2
(Urgenza)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 29 Ottobre 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DEL
DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15
LUGLIO 2011, N. 111, E DEGLI ARTICOLI 1, 42, 44 E 46 DELLA LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2012, N. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2012)", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 51:
"Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)
in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98" (in
questo stesso Bollettino)
__________
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso
al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Art. 17
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle
more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale
di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche
al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il
citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso
b) in
materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle
regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del
presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro
il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma
5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora
entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
c) ai
fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa
della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione
tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per
il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute
dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con
l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati
gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al
fine di assicurare, per gli anni 2011 e
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";
c) il
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per
l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la
validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli
effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il
Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per
gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie
per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in
relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7
giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio,
di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del
b) a
decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la
dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli
accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un
importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime
finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma
1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di
demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale,
il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22
del citato decreto n. 245 del
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012.
Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 6/2011)
1 Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante "Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali" come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati:
a) Componenti dell'OIV della Giunta regionale
coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di
consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con
b) componenti dell'OIV del Consiglio coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio regionale".
2 Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo 12 bis:
"Art. 12 bis
(Misurazione e valutazione delle prestazioni nelle Aziende USL regionali)
1. Le disposizioni di principio recate dalle norme della presente legge si applicano, per quanto compatibili, anche alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
2.
Art. 44
(Costo massimo delle prestazioni)
1. Il contributo dovuto agli assistiti del SSN per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le visite specialistiche, ancorché maggiorato della somma di € 10,00 (dieci), non può comunque superare l'intero costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.
Art. 46
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nelle more del riordino del fabbisogno sanitario per le attività riabilitative, ex articolo 26 della L. 833/1978, fermo restando il budget assegnato alla struttura privata provvisoriamente accreditata, è possibile, nell'ambito della stessa AUSL, trasferire parte di esso presso sedi già autorizzate e non accreditate della stessa struttura privata.
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