LA GIUNTA REGIONALE

-    Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi”;

-    Vista la L.R. 30 maggio 1997 n. 53 “Interventi nel settore agricolo ed alimentare”;

-    Considerato che, l’art. 17 comma 1 della L.R. 53/97  prevede che la Giunta regionale può finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale anche in comparti non previsti dalla suddetta legge purché compatibili con le normative comunitarie vigenti applicando le procedure di cui all'art. 19 della medesima legge;

-    Considerato che l'art. 19 della citata L.R. 53/97 prevede che i programmi sono adottati dalla Giunta Regionale dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente;

-    Tenuto conto che qualora i programmi  predisposti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 sono rivolti a far fronte a situazioni eccezionali, la Giunta regionale è autorizzata a derogare alle procedure previste dall'art. 19 della suddetta L.R.53/97;

-    Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modificazioni e integrazioni;

-    Visto, in particolare, l'art 50 lettera g, del citato D. Lgs.  n. 214/05 che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

-    Visto il D.M. 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)" che all’art. 1 comma 2  prevede che il Servizio fitosanitario nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale e dai Servizi Fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome, adotti tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio;

-    Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Fitosanitario Difesa e Qualificazione delle produzioni –ex A.R.S.S.A.  n. DH/FIT/002 del 21 giugno 2012 con la quale si procede alla determinazione dello stato fitosanitario del territorio regionale in relazione alla presenza del virus PPV, definendo, tra l’altro le zone di insediamento del suddetto virus nella Regione Abruzzo;

-    Considerato che nel corso dei controlli effettuati nel 2011 dal Servizio Fitosanitario Difesa e Qualificazione delle produzioni –ex A.R.S.S.A. sono stati riscontrati nei comprensori frutticoli di San Salvo e Cupello numerosi focolai di Sharka che hanno provocato gravi danni alle aziende agricole coinvolte;

-    Considerato che la coltivazione delle piante di drupacee riveste una grande importanza dal punto di vista economico nei predetti comprensori ed in tutta la vallata del fiume  Trigno;

-    Considerato, altresì, che l’organismo nocivo Plum Pox Virus (virus della Sharka) si diffonde con particolare rapidità e che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per  gli agricoltori, è stato necessario un tempestivo intervento finalizzato all’eradicazione della malattia;

-    Preso atto che, al fine di bloccare l’epidemia in atto,  il predetto Servizio ha ritenuto necessario ed inderogabile prescrivere l’estirpazione delle piante ospiti riconosciute infette dal virus della Sharka;

-    Vista la Legge 1 luglio 1997 n.206,  “Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi”, che all’art. 1 comma 1 introduce un intervento contributivo in favore delle aziende tenute all’estirpazione di piante infette, tra l’altro, da Sharka e situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del  sopracitato D. M. 28 luglio 2009;

-    Considerato che: 

-    la citata Legge 1 luglio 1997 n.206 è stata oggetto di rifinanziamento attraverso diverse successive disposizioni - Legge 17 agosto 1999 n.307 “Disposizioni in materia d’interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità”; Legge 23 dicembre 2000, n.388 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2001;  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.522 del 9 aprile 2001 concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione di cui alla Legge 388/2000 per l’eradicazione delle infezioni, tra le altre di Sharka, nei frutteti;

-    che le risorse utilizzate per i predetti interventi derivanti da assegnazioni specifiche dello Stato iscritte nel bilancio regionale sono state pressoché esaurite nel corso del 2009 e che lo Stato non ha al momento disposto ulteriore specifico finanziamento;

-    Preso atto che l’epidemia del virus Sharka riscontrata dal Servizio Fitosanitario Difesa e Qualificazione delle produzioni –ex A.R.S.S.A. nel 2011 nel comprensorio della Valle del Trigno rappresenta una emergenza fitosanitaria eccezionale, in grado di estendersi ad altri territori ed arrecare ingenti danni al settore frutticolo;

-    Ritenuto, pertanto, opportuno, anche in considerazione di analoghe misure predisposte in altre realtà regionali ed al fine di non penalizzare i produttori frutticoli della Regione Abruzzo, attivare e finanziare uno specifico programma secondo quanto previsto dalla predetta L.R. n. 53/97 art. 17 al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione del Plum Pox Virus (Sharka) nel territorio regionale;

-    Preso atto che, qualora dovessero essere attivate risorse previste da norme statali a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi nella Regione,  l’intervento in questione può essere considerato un’ anticipazione delle somme assegnate;

-    Considerato che:

-    l’intervento sarà realizzato attraverso la concessione di uno specifico contributo alle piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di  abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie;

-    la Commissione Europea, per assicurare completa coerenza tra i contributi concessi nell’ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario per il periodo di programmazione 2007/2013, ha adottato il documento “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” (G.U.U.E.2006/C 319 del 27 dicembre 2006);

-    la Commissione, in detto documento, ha definito i criteri generali per l’istituzione di nuovi regimi di aiuto e per l’adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n.1698/2005 e con le disposizioni previste dal Reg. (CE) n.1857/2006 relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

-    il Reg. (CE) n. 1857/2006 all’art. 10 prevede la possibilità di concedere aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie definendo espressamente le modalità e le condizioni da soddisfare;

-    tali aiuti di natura compensativa devono essere calcolati secondo i criteri stabiliti all’art. 10 comma 2 del Reg. (CE) n. 1857/2006 , vale a dire in relazione al valore di mercato delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione, alle perdite di reddito per obblighi di quarantena e che, comunque, l’intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100% ed i focolai  devono essere ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica;

-    ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Reg. (CE) n. 1857/2006 dagli importi ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti  a causa delle fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti;

-    Preso atto, altresì, che i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni e versati entro quattro anni dal verificarsi delle perdite (art. 10 comma 8);

-    Preso atto:

-    delle disposizioni contenute nell’art.lo 18 del Reg. (CE) n. 1857/2006, che prevede che il regime di aiuto sia istituito e pubblicato in conformità al regolamento e che sia stata correttamente presentata e accettata una domanda dalle autorità competenti;

-    delle disposizioni contenute nell’art.lo 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo a trasparenza e controllo, che, tra l’altro, prevede che almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuto esentato gli Stati Membri trasmettano alla Commissione  una sintesi delle informazioni relative al sistema di aiuto attraverso il sistema di notificazione denominato “State aid notifications interactive” (SANI);

-    Dato atto che la Giunta Regionale, in osservanza delle richiamate disposizioni, ha approvato la D.G.R. n. 516 del 09 agosto 2012 (BURAT n. 50 del 19 settembre 2012) recante  Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole colpite dalla fitopatia Plum Pox Virus - PPV (Sharka), agente causale della "Vaiolatura delle drupacee". Approvazione Programma di intervento contributivo ed istituzione del relativo regime di aiuti ai sensi dell’articolo 10 del Reg (CE) n. 1857/2006;

-    Preso atto che la Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale – Direzione M – Legislazione agricola, facendo seguito ed in risposta alla notifica di informazioni sintetiche di cui all’art. 20 comma 1 del Reg (CE) n. 1857/2006 inviata in data 06 settembre 2012, con nota n. D/1234884 del 13 settembre 2012 ha fornito alle competenti autorità italiane alcune indicazioni e suggerimenti al fine di migliorare la conformità della D.G.R. soprarichiamata alle disposizioni dello stesso Regolamento;

-    Considerato, in particolare, che con la citata nota (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, è stato richiesto alle autorità italiane di modificare la base giuridica del regime di aiuto aggiungendo:

-    “una disposizione in base alla quale saranno escluse dal regime le imprese che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finchè detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato, nonché le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

-    una disposizione in base alla quale il regime di aiuti entrerà in vigore dopo la pubblicazione della richiesta di esenzione sul sito della Commissione Europea – Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale”;

-    Ritenuto necessario attenersi alle indicazioni della Commissione Europea ed adeguare, di conseguenza,  la base giuridica del Regime di aiuto che s’intende istituire;

-    Ritenuto, pertanto, necessario revocare la citata D.G.R. n. 516/2012 al fine di riproporre, nella presente deliberazione,  quanto già disposto con la sopra richiamata Deliberazione, integrandola con quanto richiesto dalla Commissione Europea  – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale – Direzione M – Legislazione agricola con nota n. D/1234884 del 13 settembre 2012;

-    Ritenuto opportuno e necessario definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché la disponibilità finanziaria da destinare all’intervento;

-    Preso atto che gli interventi di estirpo sono stati disposti con ordinanze nn. 58/2011, 59/2011, 60/2011, 61/2011, 62/2011, 63/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011, 67/2011 emesse dal Dirigente del Servizio Fitosanitario Difesa e Qualificazione delle produzioni –ex A.R.S.S.A.;

-    Atteso che agli oneri derivanti, previsti in € 60.000,00 (sessantamila) è possibile contribuire mediante l’impiego delle risorse provenienti da disimpegno di economie sul capitolo 102489 –UPB 07.02.003 effettuato con DH/192/2011 del 30/12/2011 le cui risorse sono state reiscritte sul medesimo capitolo;

-    Visto l’art. 25 comma 5 della L.R. 25.03.2002 n. 3 recante l’ordinamento contabile della Regione Abruzzo

-    Vista la nota del componente la Giunta  prot. n. 510/Segr. del 01.06.2012 con la quale, tra gli altri, è individuato l’obiettivo della gestione del problema “Sharka” tramite una disponibilità di € 60.000,00;

-    Vista la relazione tecnica del Servizio Fitosanitario Difesa e Qualificazione delle produzioni – ex A.R.S.S.A. con la quale sono quantificati gli oneri per il programma di prevenzione e eradicazione del Plum Pox Virus (Sharka) nel territorio regionale;

-    Ritenuto, pertanto, di provvedere ad attivare l’intervento contributivo di che  trattasi approvando – nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – uno specifico Programma di intervento contributivo (All.B), che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alle estirpazioni di piante di drupacee prescritte nel 2011;

-    Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

-    Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1)   Di revocare la D.G.R. n. 516 del 09 agosto 2012 (BURAT n. 50 del 19 settembre 2012) recante:  “Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole colpite dalla fitopatia Plum Pox Virus - PPV  (Sharka), agente causale della "Vaiolatura delle drupacee". Approvazione Programma di intervento contributivo ed istituzione del relativo regime di aiuti ai sensi dell’articolo 10 del Reg (CE) n. 1857/2006”;

2)   Di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, il Programma di intervento contributivo (All. B), riferito alle estirpazioni di piante di drupacee di cui alle ordinanze dirigenziali citate nella premessa, intitolato “Misure regionali di sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) del settore  agricolo colpite dalla fitopatia Plum Pox Virus - PPV  (Sharka), agente causale della "Vaiolatura delle drupacee"”, da attuare ai sensi dell’articolo 17  della L.R. n. 53/97 e nel quale sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione nonché l’importo del sostegno;

3)   Di dare atto che il predetto programma di intervento contributivo reca gli adeguamenti alle indicazioni richieste dalla Commissione Europea con nota n. D/1234884 del 13 settembre 2012;

4)   Di istituire il regime di aiuto relativo al programma medesimo;

5)   Di stabilire che il regime di aiuto, che avrà durata fino al 31.12.2013, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, successivamente alla pubblicazione della richiesta di esenzione sul sito della Commissione Europea – Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale;

6)   Di stabilire, pertanto, che la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione provvederà a richiedere la pubblicazione  della presente Deliberazione sul BURAT dopo  la pubblicazione della richiesta di esenzione sul sito della Commissione Europea – Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale;

7)   Di stabilire che saranno escluse dal regime le imprese che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finchè detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato, nonché le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

8)   Di stabilire che l’indennizzo non potrà superare il cento per cento della perdita subita ed è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa della fitopatia che sarebbero stati altrimenti sostenuti;

9)   Di dare atto che il predetto Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi ivi previsti nonché presupposto per l’istituzione del regime di aiuti relativo al Programma medesimo;

10) Di destinare al finanziamento del suddetto Programma la somma di Euro 60.000,00 mediante l’impiego delle risorse provenienti da disimpegno di economie sul capitolo 102489 –UPB 07.02.003 effettuato con DH/192/2011 del 30/12/2011 le cui risorse sono state reiscritte sul medesimo capitolo;

11) Di stabilire che il dirigente del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle produzioni – ex ARSSA provvederà con propri atti:

a)   ad approvare la graduatoria delle istanze presentate e ritenute ammissibili, a concedere ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria medesima, nei limiti della disponibilità finanziaria di euro 60.000,00,  i corrispettivi contributi e ad assumere il conseguente impegno di spesa;

b)  a liquidare i contributi concessi in unica soluzione, ad esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria;

12) Di derogare all’applicazione delle procedure di cui all’art. 19 comma 2 della L.R. n. 53/97 in attuazione dell’art. 17 comma 4 della medesima Legge Regionale;

13) Di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dando atto che il Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle produzioni – ex A.R.S.S.A. provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale  della Direzione Agricoltura;

14) Di autorizzare il Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle Produzioni – ex ARSSA della  Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,  Caccia e Pesca, Emigrazione, in raccordo con la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente , Energia- Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” a trasmettere la presente Deliberazione alla Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles;

15) Di trasmettere la presente Deliberazione alla Direzione Affari della Presidenza , Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”

Seguono allegati

Allegati A e B