LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 07.03.2000, n. 20, pubblicata sul B.U.R.A. n. 9 del 24.03.2000, “Testo unico in materia si sport e di impiantistica sportiva” che, nella Parte II – Titolo XI (artt. da 37 a 43), rubricato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva”, prevede la concessione di contributi da parte della Regione Abruzzo per la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti;

Vista la L.R. 19 giugno 2012, n. 27, pubblicata sul B.U.R.A. n. 36 del 29.06.2012, che all’art. 10, rubricato “Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 07.03.2000, n. 20, dispone, per il solo anno 2012:

-    la sospensione delle previsioni di cui agli art. da 37 a 43 e all’art 60, c. 9, della L.R. 07.03.2000;

-    la concessione dei contributi di cui al citato Titolo XI della L.R. 20/2000, nella misura massima di € 60.000,00, a favore dei Comuni fuori dall’area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000,00 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento, miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti sportivi;

-    di demandare alla Giunta regionale, la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché dei criteri e delle condizioni per la concessione degli stessi, attraverso approvazione di Bando pubblico;

Visti e fatti propri, nell’interezza della relativa formulazione, i seguenti elaborati:

-    BANDO relativo a  “L.R. 19.06.2012, n. 27,  art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.”(All. “A”);

-    fac simile di domanda (All. “B”);

allegati “A” e “B” che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 19.06.2012, n. 27, di dover approvare i sopracitati elaborati, allegati “A” e “B” al presente provvedimento;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della  L.R. 27/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’approvazione del Bando in oggetto (All. “A”), si provvede mediante lo stanziamento di € 322.326,70, iscritto sul capitolo n. 92401 del b.c.e. finanziario, denominato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo – L.R. 07.03.2000, n. 20”

Preso atto che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – SPORT, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa

-    di approvare il BANDO relativo a “L.R. 19.06.2012, n. 27,  art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.”” (All. “A”), nonché il fac simile di domanda (All. “B”), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di autorizzare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive, a curare ogni adempimento derivante dall'attuazione del presente provvedimento;

-    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati “A” e “B” sul B.U.R.A.T., nonché, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione, sul sito internet della Regione.

Seguono allegati

Allegati A e B