LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 97 della Costituzione;

Visto lo Statuto regionale;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni) e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

-    la Giunta regionale con la DGR n. 166 del 19 marzo 2012 ha approvato il nuovo disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2 della L.R. n. 43/1973 per le risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”;

-    alcuni Consiglieri regionali, con nota datata 19 luglio 2012 ed acquisita agli atti della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” con Prot. RA/174115 del 26 luglio 2012, hanno formulato, in riferimento alla citata DGR n. 166/2012, richiesta di parere al Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi dell’articolo 120 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, lamentando violazione degli articoli 13 e 37 dello Statuto regionale;

-    la Giunta regionale con DGR n. 499 del 3 agosto 2012, ai sensi del citato articolo 120 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, ha approvato le osservazioni volte a controdedurre in merito alla presunta violazione dei menzionati articoli dello Statuto regionale;

Considerato che:

-    il Collegio regionale per le garanzie statutarie, con parere n. 2/2012 del 9 agosto 2012 ha avuto modo di affermare, con riferimento alla citata DGR n. 166/2012, che l’enunciato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g) della L.R. n. 77/1999, secondo cui spetta all’organo di direzione politica formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, qualora riferito “ (…) ad un singolo episodio di concessione di contributi, si estrinseca in effetti in un atto amministrativo generale di competenza dell’organo di direzione politica”;

-    il Collegio regionale per le garanzie statutarie ha altresì precisato che esula dagli atti amministrativi generali la disciplina generale ed astratta e con carattere permanente riferita a tutte le tipologie di contributi previsti in termini generali dalla suddetta L.R. n. 43/1973;

Dato atto che:

-    il nuovo disciplinare approvato con la menzionata DGR n. 166/2012 è stato pubblicato sul BURA dell’11 aprile 2012 e che in riferimento ad esso hanno preso avvio una serie di procedimenti, in corso di svolgimento, per la concessione di contributi relativi ad eventi e manifestazioni di interesse regionale;

Ritenuto necessario:

-    assicurare continuità ai procedimenti amministrativi in corso, anche al fine di impiegare le risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” dalla Giunta regionale con il Programma operativo approvato con la DGR n. 113 del 27 febbraio 2012;

Ritenuto necessario, altresì:

-    tener conto del menzionato parere del Collegio regionale delle garanzie statutarie e stabilire, pertanto, che il nuovo disciplinare, approvato con la DGR n. 166/2012, sia applicato ai procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1973, per le risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, limitatamente all’esercizio finanziario 2012;

Dato atto, inoltre, che:

-    il Collegio regionale per le garanzie statutarie nel citato parere del 9 agosto 2012 ha altresì affermato, sempre con riferimento alla DGR n. 166/2012, che “(…) Si potrebbe persino dubitare trattarsi di materia disciplinabile così estesamente attraverso un atto regolamentare piuttosto che legislativo”;

Considerato che:

-    la L.R. n. 43/1973 reca una disciplina sulla concessione di contributi per eventi e manifestazioni ormai datata, e dunque non più coerente con la vigente normativa statale ed europea di riferimento;

-    si rende pertanto necessario elaborare una nuova disciplina normativa per la concessione di contributi per eventi, seminari, convegni ed altre manifestazioni, da attuare attraverso l’adozione di un regolamento;

Dato atto che:

-    le Direzioni regionali titolari dei procedimenti amministrativi volti alla concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1973 sono:

a)   per la Giunta regionale – la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” e la Direzione  “Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali”;

b)  per il Consiglio regionale – la Direzione “Affari della Presidenza e Legislativi”;

Ritenuto pertanto necessario:

-    stabilire che la Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” , attraverso il Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”, in raccordo con la Direzione “Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali” e con la Direzione “Affari della Presidenza e Legislativi” del Consiglio regionale, elabori una nuova disciplina normativa per la concessione di contributi per eventi, seminari, convegni ed altre manifestazioni, da attuare attraverso l’adozione di un regolamento;

Dato atto che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ed il Dirigente del Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

-    di stabilire che il nuovo disciplinare, approvato con la DGR n. 166/2012, sia applicato ai procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1973, per le risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, limitatamente all’esercizio finanziario 2012;

-    di stabilire che la DirezioneAffari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” , attraverso il Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”, in raccordo con la DirezioneRisorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali” e con la DirezioneAffari della Presidenza e Legislativi” del Consiglio regionale, elabori una nuova disciplina normativa per la concessione di contributi per eventi, seminari, convegni ed altre manifestazioni, da attuare attraverso l’adozione di un regolamento;

-    di stabilire che il raccordo tra le menzionate Direzioni regionali sia assicurato attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio regionale, coordinato dalla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” della Giunta;

-    di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, alla Direzione “Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali” e alla Direzione “Affari della Presidenza e Legislativi” del Consiglio regionale, anche ai fini del successivo inoltro, per opportuna conoscenza, al Collegio regionale delle garanzie statutarie;

-    di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito istituzionale della Giunta regionale d’ Abruzzo.