Il presidente della giunta regionale

Visto l’art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”.

Visto l’art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”.

Visto l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed ha stabilito che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Vista la Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale  (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale e la costituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

Premesso che:

-    l’art. 1, comma 19, della L. R. del 12.04.2011 n. 9 stabilisce che:

-    per la costituzione dell’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale un Commissario Unico Straordinario;

-    il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d’Ambito soppresso;

-    per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell’attività di competenza dell’ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

-    l’art. 1 al comma 20 della citata L. R. 9/2011 recita “il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI…”;

-    in base all’art. 1 comma 21 della citata L. R. 9/2011 “la durata dell’incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina e che l’incarico termina al momento in cui l’ERSI è pienamente operativo con l’insediamento degli organi ed il conferimento dell’incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche”;

-    in base all’art. 1 comma 23 della citata L. R. 9/2011 “Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale vengono nominati uno o più Commissari…omissis..”;

-    in base all’art. 1, comma 24, della citata L. R. 9/2011 “le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell’ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche…omissis..”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 giugno 2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario per una durata di 180 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, avvenuta il 21 giugno 2011 giusta nota RA/130371, e che pertanto la scadenza della nomina è fissata al 19 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 giugno 2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario che ha previsto di procedere alla nomina dei liquidatori successivamente alla emanazione della delibera di indirizzo della Giunta Regionale di cui all’art. 1, comma 19, della L. R. 9/2001 per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni tra il Commissario Unico Straordinario che dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ed i liquidatori dei medesimi Enti d’Ambito.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 601 del 1 settembre 2011, “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”.

Visto il punto 2 delle Linee di Indirizzo riportate nell’allegato 1 della DGR n. 601 del 1 settembre 2011 sulla gestione commissariale che precisa che il Commissario si occuperà, sulla scorta degli indirizzi della Giunta Regionale, di: Piano d’Ambito; Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e modalità di affidamento del SII; Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; Controllo analogo; Dotazioni infrastrutturale;

Richiamate le Linee di Indirizzo riportate nell’allegato 1 della DGR n. 601 del 1 settembre 2011 che fissa l’incarico del liquidatore in una durata di 180 giorni dalla firma del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina;

Visti i DD.PP.GG.RR. n. 134 del 21/12/2011 e n. 9 del 30/01/2012 di nomina dei Commissari Liquidatori dei sei Enti d’Ambito; 

Richiamato il punto 3 delle Linee di Indirizzo riportate nell’allegato 1 della DGR n. 601 del 1 settembre 2011 che stabilisce che i Commissari liquidatori devono:

-    coordinare la propria attività con il CUS, di cui al comma 19 della L.R. 9/2011, dando tempestiva informativa di ogni atto rilevante al Commissario Unico Straordinario;

-    redigere e presentare, entro tre mesi dalla firma del DPGR di nomina, al Presidente della Giunta Regionale, al Componente della giunta competente per materia ed al Commissario Unico una relazione sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d’Ambito, nonché il programma della gestione liquidatoria;

Dato atto che gli incarichi dei Commissari liquidatori avevano le seguenti scadenze: per l’ATO 2, ATO 3, ATO 4, ATO 5 il 30 giugno 2012 e per l’ATO 1 il 30 luglio 2012;

Considerato che è stato necessario allineare il lavoro dei Commissari al fine di ottenere Relazioni sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d’Ambito per il passaggio contemporaneo delle risorse al nuovo Ente;

Dato atto che le Relazioni sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d’Ambito, sono state trasmesse, e sono agli atti del Servizio Gestione delle Acque, dai Commissari liquidatori in data, rispettivamente: 22/08/12 dall’Ente d’Ambito Aquilano, 06/07/12,  dall’Ente d’Ambito Marsicano, il 30/06/12 dall’Ente d’Ambito Peligno Alto Sangro, il 07/08/12 dall’ Ente d’Ambito Pescarese, il 11/07/12 dall’Ente d’Ambito Teramano, il 12/07/12 dall’ Ente d’Ambito Chetino;

Considerato che la Giunta Regionale, dopo aver approvato il Programma della gestione liquidatoria, impartisce al Commissario Unico Straordinario le direttive per la sua attuazione e dispone il trasferimento all’ERSI del patrimonio residuo;

Considerato che è in corso di definizione il Programma della gestione liquidatoria sulla scorta delle Relazioni rimesse dai Commissari liquidatori;

Visti i D.P.G.R. n. 130 del 17/12/2011, e n. 59 del 28/06/2012 di proroga della nomina di Commissario Unico Straordinario, l’ultima delle quali per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 3 luglio 2012 e, pertanto, che tale nomina scade il 2 ottobre 2012;

Ritenuto di dover assicurare la continuità dell’attività già posta in essere dal Commissario Unico Straordinario finalizzata all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e ss dell’art. 1 della L. R. 9/2011 e, quindi, di prorogare la fase Commissariale;

Vista la nota Prot. n. 2826/12 Segr. LL.PP. del 28 settembre 2012 con la quale il Componente della Giunta preposto al settore LL.PP. ha designato per l’incarico di Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 comma 19 della L. R. 9/2011, l’Ing. Pierluigi CAPUTI già Commissario Unico Straordinario degli Enti d’Ambito ai sensi della L. R. 9/2011;

Ritenuto di prorogare la nomina del Commissario Unico Straordinario fino al 30.11. 2012 non essendo ancora operativo l’ERSI;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione delle Acque ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità e legittimità del presente provvedimento

decreta

Per quanto esposto in premessa che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di prorogare l’incarico di Commissario Unico Straordinario all’Ing. Pierluigi CAPUTI fino al 30 novembre 2012;

2.   di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Servizio Gestione delle Acque della trasmissione di copia del presente Decreto all’interessato e agli Enti d’Ambito.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila 2/10/2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Giovanni Chiodi