IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

Premesso che con D.M. del 22 dicembre 2009 “ACCREDIA” è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

Visto il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, dlla trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

Visto il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

Atteso che la Regione Abruzzo ha recepito il predetto Accordo con propria Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari”;

Visto l’Accordo sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”- Rep. Atti 78/CSR dell’ 8 luglio 2010;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;

Vista la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto “Pubblicazione del registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

Vista la determinazione dirigenziale DG11/42 del 13.03.2008 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – 1° aggiornamento”;

Vista la nota prot. n. S69160/12/ST/sg del 03.08.2012 con cui ACCREDIA ha notificato, alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, la sospensione dell’accreditamento del Laboratorio Bioanalisi s.n.c., già iscritto nel Registro Regionale sopra citato con nr. 13/007/LAB;

Vista la nota del 06/09/2012 con cui il Laboratorio AuditSQA s.a.s., già iscritto nel Registro Regionale sopra citato con nr. 13/015/LAB, comunica la chiusura, da parte di ACCREDIA, della propria procedura di accreditamento;

Vista la nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 24/09/2012 n. RA/211879, con cui il laboratorio Studio Chimico Dott. Vincenzo Di Gregorio, già iscritto nel Registro Regionale sopra citato con nr. 13/011/LAB, comunica di non aver rinnovato la convenzione di accreditamento con ACCREDIA, dopo la naturale scadenza;

Ritenuto di dover procedere in conseguenza di quanto sopra, a modificare il Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Visto l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

determina

- per le ragioni riportate in premessa –

1.   di prendere atto che Accredia, L’Ente Italiano di Accreditamento, ha sospeso l’accreditamento del laboratorio Bioanalisi s.n.c., con sede operativa a Vasto (CH), in Via Aldo Moro n.9/16 – nr. di iscrizione 13/007/LAB e che la sospensione resterà in vigore fino alla notifica del suo annullamento;

2.   di cancellare dal Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, senza la possibilità di reiterare l’istanza di iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l’ottenimento dell’accreditamento, i seguenti laboratori, con conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione:

-    AuditSQA s.a.s con sede operativa a Pescara, in Via Emilia 14 - nr. di iscrizione 13/015/LAB

-    Studio Chimico Dott. Vincenzo Di Gregorio con sede operativa  a Paterno di Avezzano (AQ), in Via Milano 4 – nr. di iscrizione 13/011/LAB

3.   di aggiornare l’Allegato A e l’Allegato B della determinazione dirigenziale DG21/42 del 13.03.2008 sopra richiamata, per effetto di quanto disposto dai precedenti punti 1 e 2;

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute;

5.   di trasmettere copia del presente provvedimento ad ACCREDIA, Via G. Saliceto n.7/9, Roma; 

6.   di trasmette copia del presente atto alle ASL territorialmente competenti ed ai Sindaci dei Comuni ove hanno sede i laboratori;

7.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002 ;

8.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli