IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento in particolare nella parte relativa al recepimento della dir. 91/176/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati  provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152 “ norme in materia ambientale”,

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 n. 209 di recepimento dell’art. 38 del decreto legislativo 152/99 che detta i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e n. 383 del 10 maggio 2010 per le aree vulnerabili da nitrati e n. 500 del 14 settembre 2009 per le aree non vulnerabili, di attuazione della Dir. 91/676/CEE – del D.Lgs. n. 152 e del Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

Dato atto che le predette Deliberazioni di Giunta Regionale definiscono anche gli adempimenti concernenti la comunicazione da trasmettere al Comune competente e il trasporto degli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica, prevedendo forme di semplificazione della documentazione da utilizzare nel caso di trasporto effettuato sui terreni coltivati dalla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6.000 Kg azoto/anno;

Preso atto di quanto riportato sul verbale del Tavolo Tecnico del 06.09.2012 in merito all’applicazione dell’art.92 – D.lgs 3 Aprile 2006 n.152 – programma di azione per le Zone vulnerabili da Nitrati di origine Agricola (ZVN) – DGR 383/2010

Dato atto che deve provvedersi ad adottare la specifica modulistica predisposta dal “Tavolo Tecnico Regionale”, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 23 novembre 2007, da utilizzare per la puntuale applicazione di quanto previsto nei sopra menzionati provvedimenti;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

-    Di adottare al fine di agevolare l’attuazione della legge e garantirne una più coerente interpretazione, alcuni essenziali chiarimenti ed indicazioni tecniche con relativa modulistica, predisposti dal Tavolo Tecnico Regionale istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 23 novembre 2007 in merito a:

1)  – Le Note esplicative e chiarimenti sull’applicazione della Legge Regionale 29 Dicembre 2011 n. 44 Titolo III ( Attuazione Direttiva Nitrati 91/676/CE) Capo I – Art.29 ed Art. 30

 

-    TITOLO III (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/676/CE)

CAPO I – I Nitrati di origine agricola -Art.29: ( Piani di Utilizzazione Agronomica)

Riferimento legislativo e tecnico

Con DGR n.383 del 10.05.2010 a titolo “ Direttiva Nitrati ( Dir.91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) – deliberazione di Giunta Regionale n.899 del 7 Settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n.992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14.02 2009 – Modifiche al Piano di Azione e proroga dei termini per la presentazione dei “ Piani di Utilizzazione Agronomica “ (P.U.A.) la Regione Abruzzo ha provveduto ad aggiornare i contenuti del Piano di Azione specifico dettando altresì le norme tecniche di attuazione e le indicazioni per la redazione e presentazione dei PUA.

 

Il Tavolo Tecnico conferma quanto precisato dalla Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Ufficio Agroambiente, nella nota del 05 Luglio 2011 , prot. RA 141262, ovvero che la mancata redazione ed invio dei Pua comporta la decadenza dei contributi/sostegni comunitari per l’anno di mancata presentazione ( ad un mancato adempimento annuale corrisponde una sanzione annuale).

 

-    TITOLO III ( DIRETTIVA 91/676/CE)- CAPO I – I Nitrati di origine agricola Art.30: (Sanzioni)

Definizioni

Avvenuta presentazione del PUA ( Piano di Utilizzazione Agronomica )

(DGR n. 383 del 10.5.2010 - Titolo III, Capo I, art 10 e art 11 )

Un PUA si ritiene presentato quando esso è completo, stampato e di conseguenza risulta in stato di istruttoria sul “database regionale dei piani di utilizzazione agronomica“ o quando lo stesso è stato redatto completo ed inviato per raccomandata a/r o consegnato a mano, in forma cartacea al competente ufficio regionale.

Per entrambi i casi la scadenza è fissata al 30 del mese di Giugno della campagna agraria di riferimento del PUA (art 11 DGR n. 383 del 10.5.2010)

 

Aggiornamento del PUA ( Piano di Utilizzazione Agronomica )

 

(DGR n.383 del 10.5.2010 - Titolo III, Capo I, art 10 e art 11 )

Il PUA ha una cadenza di cinque anni, deve essere conservato in azienda o nel fascicolo aziendale per almeno 4 anni successivi alla sua scadenza e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Qualora subentrino, nel corso delle annate agrarie successive a quella di presentazione, variazioni di qualsiasi tipo delle informazioni contenute nel PUA, lo stesso dovrà essere ritrasmesso aggiornato al competente ufficio regionale, con le modalità di cui al precedente punto 1, entro il 30 del mese di Giugno della campagna agraria che ha comportato la variazione del PUA

 

Tardiva presentazione e/o aggiornamento del PUA

Si intende la presentazione del PUA, nelle modalità di cui al precedente punto 1 e 2 , avvenuta oltre la data del 30 Giugno ma comunque entro la fine della campagna agraria di riferimento (10 novembre di ciascun anno);

 

Omessa presentazione e/o aggiornamento del PUA

Si intende qualora il PUA non risulta presentato o aggiornato , secondo le modalità di cui al punto 1 e 2, entro la fine della campagna agraria di riferimento (10 novembre);

 

PUA ( Piano di Utilizzazione Agronomica ) incompleto

E’ un Piano di Utilizzazione Agronomica che alla data del 30 giugno risulta mancante di alcuni dati fondamentali (sul database regionale tale PUA risulta in stato “incompleto”), E Cioè la mancanza di elementi fondamentali che non consentono il completamento delle procedure.

 

Se il completamento avviene entro la fine della campagna agraria è da considerarsi tardiva presentazione. Qualora la stessa pratica rimane incompleta oltre tale data sarà considerata omessa presentazione.

 

PUA ( Piano di Utilizzazione Agronomica ) difforme

Un PUA è da ritenersi difforme, ad esempio, quando:

-    il PUA non rispetta il gli indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica (vedi Allegati del Piano di Azione, DGR n. 383 del 10.5.2010);

-    manca la corrispondenza delle superfici con quanto dichiarato sul fascicolo aziendale ed eventualmente delle colture e con quanto accertato in campo; 

-    manca la rispondenza tra quanto dichiarato sul registro dei fertilizzanti e quanto riportato nel PUA.

2)  La modulistica da utilizzare per la comunicazione trasporto e lo spandimento degli effluenti zootecnici.

-    All. A - Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento. Aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici compreso tra 1.000 e 3.000 Kg in zone vulnerabili da nitrati;

-    All. B – Comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento. Aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 3.000 Kg. in zone vulnerabili da nitrati;

-    All. C - Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento. Aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici compreso tra 3.001 e 6.000 Kg in zone non vulnerabili da nitrati.

-    All. D - Comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento. Aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 6.000 Kg. in zone non vulnerabili da nitrati;

-    All. E - Documento di accompagnamento per il trasporto degli effluenti zootecnici palabili e non palabili, destinati alla utilizzazione agronomica, dal luogo di produzione e/o stoccaggio ai terreni di spandimento del destinatario utilizzatore diverso dal produttore del materiale trasportato

3)  di disporre la pubblicazione integrale della presente Determinazione e dei sopra elencati Allegati sul Bura e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Seguono Allegati

Allegati A-B-C-D-E