GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti:

-    il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122;

-    il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148;

-    il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia alla L. 122/2010 che alla L. 148/2011;

Visto, l’art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000

Visto, in particolare, l’art. 19, del citato D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che:

1)   al comma 1, lett. a), lett. b) e lett. e)  ha modificato:

a)   il comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, individuando le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;

b)  il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, stabilendo che i Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero i Comuni fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane,  esercitino obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000) le funzioni fondamentali;

c)   il comma 31 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2001, stabilendo che il limite demografico minimo che l’insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione;

2)   al comma 2 ha sostituito i commi da 1 a 16 dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre n. 148, con i commi da 1 a 13, ed ha disposto, in alternativa a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, la facoltà dello svolgimento, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici da parte dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, stabilendo, per quanto riguarda le Unioni, una disciplina speciale, rispetto a quella dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché limiti demografici minimi di norma superiori a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti , se i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengono o sono appartenuti a Comunità montane

3)   al comma 3 ha sostituito l’art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le Unioni di Comuni;

4)   al comma 4 ha stabilito che: i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di una Unione di Comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero il 7 luglio 2012, data successiva alla pubblicazione sulla G.U. n. 156 S.O. del D.L. 6 luglio 2012, n. 95] optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all’art. 14 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto-legge, ovvero per quella di cui all’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto

5)   al comma 5 ha stabilito che ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all’art. 16, comma 4, del citato decreto legge  n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la L.R. 17 dicembre 1997, n. 143, s.m.i., recante: “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.”

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2011, n. 781, avente ad oggetto: “D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e DL 13 Agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.Razionalizzazione dell’esercizio di funzioni/servizi comunali: Associazionismo obbligatorio fra piccoli Comuni. Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei Comuni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2011, n. 843, avente ad oggetto: “D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e D.L. 13 agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148. Razionalizzazione dell’esercizio di funzioni/servizi comunali: Associazionismo obbligatorio fra piccoli Comuni. Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei Comuni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 781 del 14 novembre 2011”;

Considerato che la Regione Abruzzo, con i provvedimenti sopra indicati (DGR 781/2011 e DGR 843/2011),  in attuazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale in vigore al 14 agosto 2012, aveva già definito la soglia minima che i Comuni obbligati all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e/o di tutte le funzioni/servizi pubblici devono raggiungere, nonché le condizioni che consentono una eventuale deroga a tale soglia;

Ritenuto di confermare le soglie demografiche minime già individuate nelle citate deliberazioni;

Ravvisata, tuttavia, la necessità di modificare ed integrare la DGR 781/2011 e la DGR 843/2011, per l’adeguamento delle disposizioni in esse contenute alla normativa statale entrata in vigore il 15 agosto 2012, giorno successivo alla data di pubblicazione della G.U. 14 agosto 2011, n. 189 S.O., recante il testo della L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modifiche, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,  che ha modificato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, ed il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148;

Considerato che:

-    ai sensi del richiamato comma 31 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/201, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. e) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012,  la Regione ha facoltà di individuare il limite demografico minimo che devono raggiungere le Unioni costituite, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, negli altri casi, obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata;

-    ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la Regione ha la facoltà di individuare, diversamente dall’art. 16, comma 4,  il limite demografico minimo che devono raggiungere le Unioni costituite, ai sensi dell’art. 16, comma 1, dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per l’esercizio in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici, qualora detti Comuni si avvalgano di tale facoltà;

-    i limiti demografici minimi stabiliti con il presente atto si applicano anche ai Comuni di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, alla data del 7 luglio 2012,  appartengono ad Unioni già costituite e che possono optare per la disciplina di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2012, come modificato dall’art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per la disciplina di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, modificato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ove ne ricorrano i presupposti

Dato atto che, ferma restando la potestà legislativa esclusiva dello Stato per la individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province e Città metropolitane, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione,  la competenza regionale per la definizione dei limiti demografici minimi tra origine, oltre che dalla normativa citata, anche:

-    dalla potestà legislativa, concorrente ed esclusiva, di cui all’art. 117 commi terzo e quarto della Costituzione, in forza della quale la regione esercita le proprie funzioni di programmazione e di coordinamento nelle materie oggetto di funzioni fondamentali dei Comuni individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

-    dal rispetto del principio di adeguatezza per l’esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione;

-    da quanto stabilito nell’art. 69, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo, in forza del quale le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione

-    da quanto stabilito nell’art. 1, comma 2, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143, in forza del quale la Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale;

Tenuto conto che, nella eventualità in cui i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000, abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, abbiano stipulato una o più convenzioni per l’esercizio associato di funzioni/servizi fondamentali e alla scadenza del triennio di riferimento, non riescano a dimostrare di avere conseguito significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, gli stessi, ai sensi dell’art. 14, comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha aggiunto il comma 31 bis, sono obbligati ad esercitare le funzioni  fondamentali mediante la costituzione di Unione di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto, altresì, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti individuati dalla vigente normativa statale, qualora decidessero di esercitare in forma associata, mediante stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, tutte le funzioni/servizi loro spettanti, sono soggetti, tra l’altro, alla disciplina di cui al comma 12 del predetto art. 16, che prevede, alla scadenza del terzo anno, qualora non siano stati conseguiti significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell’Interno, l’obbligo da parte dei medesimi Comuni di costituire una Unione di cui all’art. 16, comma 1;     

Considerato, pertanto, che, nel rispetto di quanto indicato nelle normative costituzionali, statali e regionali sopra richiamate, e dei principi di efficacia, economicità, efficienza e riduzione delle spese, la Regione può esercitare la facoltà di stabilire limiti demografici minimi, oltre che per le Unioni, anche per le convenzioni stipulate dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, individuate dall’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che delle convenzioni stipulate dai Comuni fino a 1.000 abitanti per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici;

Ritenuto di individuare la soglia demografica minima di 5.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente, costituite o stipulate, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, negli altri casi 

Tenuto conto, inoltre, della particolare situazione orografica, delle caratteristiche territoriali e demografiche della Regione Abruzzo, nonché della diffusa presenza di piccolissimi Comuni,

Ritenuto di condividere quanto rappresentato dai Comuni interessati negli incontri tenutisi presso le sedi delle Province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, in merito alla necessità di abbassare, per casi particolari, a 3.000 abitanti il limite minimo demografico complessivo per le Unioni di Comuni e per le convenzioni, rispettivamente, costituite e stipulate, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, dai:

a)   Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b)   Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, negli altri casi;

per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 95/2012

Ritenuto, altresì, che la soglia minima demografica di 3.000 abitanti, possa essere raggiunta in via eccezionale e solo alla presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a)   mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;

b)   impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c)   situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;

d)   impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte; 

Ritenuto di individuare la soglia demografica minima di 1.000 abitanti per le Unioni (art. 16 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente, costituite e stipulate da Comuni fino a 1.000 abitanti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, modificato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti;

Ritenuto che, anche nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, i limiti demografici minimi devono essere i medesimi a seconda che si opti per l’art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m.i., o per l’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ove ne ricorrano i presupposti;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000, la popolazione residente nei Comuni cui fare riferimento è calcolata alla fine del penultimo anno precedente la costituzione dell’Unione, ovvero la stipula della convenzione, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Governance Locale, Riforme Istituzionali, Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio, Legalità” si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione delle normative statali in essa richiamate

1.   Di modificare e integrare:

a)   la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2011, n. 781, avente ad oggetto: “D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e DL 13 Agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.Razionalizzazione dell’esercizio di funzioni/servizi comunali: Associazionismo obbligatorio fra piccoli Comuni. Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei Comuni”;

b)  la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2011, n. 843, avente ad oggetto: “D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e D.L. 13 agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148. Razionalizzazione dell’esercizio di funzioni/servizi comunali: Associazionismo obbligatorio fra piccoli Comuni. Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei Comuni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 781 del 14 novembre 2011”;

      al fine di adeguare le disposizioni in esse contenute alla normativa statale entrata in vigore il 15 agosto 2012, giorno successivo alla data di pubblicazione della G.U. 14 agosto 2011, n. 189 S.O., recante il testo della L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modifiche, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,  che ha modificato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, ed il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148;

2.   Di confermare, come in precedenza stabilito con DGR 781/2011, la soglia demografica minima di 5.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente, costituite o stipulate, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, negli altri casi; 

3.   Di confermare, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al punto 2 e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti  per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente, costituite e stipulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, dai:

a)   Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b)  Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, negli altri casi;

      per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 95/2012

      solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a)   mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;

b)  impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c)   situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;

d)  impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte; 

4.   Di confermare, come in precedenza stabilito dalla DGR 781/2011, la soglia demografica minima di 1.000 abitanti per le Unioni (art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente, costituite e stipulate da Comuni fino a 1.000 abitanti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, modificato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti;

5.   Di stabilire che, anche nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, i limiti demografici minimi devono essere i medesimi a seconda che si opti per l’art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, s.m.i., o per l’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ove ne ricorrano i presupposti;

6.   Di stabilire che, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000, la popolazione residente nei Comuni cui fare riferimento è calcolata alla fine del penultimo anno precedente la costituzione dell’Unione, ovvero la stipula della convenzione, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;

7.   Di notificare la presente deliberazione agli enti interessati attraverso la pubblicazione sul BURA e mediante avviso sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.