IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 5/2008)

1.   L'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) è abrogato.

2.   Al punto "Emergenza territoriale 118" del paragrafo 5.4.1 (Rete emergenza ed urgenza) del documento "Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008 - 2010" allegato alla l.r. 5/2008 le parole "unità operative" o "unità operative semplici", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "postazioni territoriali"; le parole "assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali, in considerazione della tipologia di attività, alle strutture di terapia sub-intensiva" sono soppresse.

3.   Al punto "Le UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Pronto Soccorso)" del paragrafo 5.4.1 del documento allegato alla l.r. 5/2008 le parole ", e, per l'attività svolta, sono da intendersi assimilate alle strutture di terapia sub intensiva" sono soppresse.

4.   Al paragrafo 2.2.2 (Composizione) dell'allegato 2.3. (Linee guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento - O.R.A.) al documento allegato alla l.r. 5/2008 le parole "Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n. 3)" sono sostituite dalle seguenti: "Dirigente dell'ASR Abruzzo preposto all'area dell'autorizzazione ed accreditamento".

Art. 2
(Sospensione della legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

1.   Le provvidenze previste dalla legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio" sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro e comunque finché non sono previste risorse finanziarie regionali specifiche, stanziate nelle relative leggi di bilancio.

Art. 3
(Sospensione disposizioni di cui alla L.R. n. 29 del 21 aprile 1998)

1.   Le provvidenze previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici" sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 Ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2008, N. 5

" Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16 OTTOBRE 2012, N. 50

"Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010). Sospensione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 33 (Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio). Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 10 marzo 2008, n. 5

        Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010.

Art. 3
Disposizioni in materia di personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e misure per la stabilizzazione del personale precario

[1.    La Regione Abruzzo, riaffermando il principio inviolabile sancito nell’articolo 1 della Costituzione Italiana, conferma l’indirizzo politico di riconoscere, nella centralità del lavoro, come prioritaria la forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.     Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare procedure e modalità operative per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario instaurati nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nel quadro delle norme nazionali di riferimento e del memorandum di intesa Governo-Sindacati sul lavoro sottoscritto in data 6 Aprile 2007.

3.     Le procedure di stabilizzazione non possono essere applicate nei confronti del personale dirigenziale assunto a tempo determinato.

4.     In ogni Azienda Unità Sanitaria Locale, di seguito indicata come Azienda Sanitaria, in cui siano stati attivati a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle figure professionali appartenenti all’area del comparto/livelli dell’area sanitaria al fine di colmare le carenze di organico infermieristico, tecnicosanitario e dell’assistenza oltre che amministrativo, è fatto obbligo procedere, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alle seguenti incombenze:

a)     individuazione dei posti nella dotazione organica, definita con atto deliberativo, interessati alle procedure di stabilizzazione e occupati da personale con contratto di cui al seguente comma;

b)    definizione di un piano dettagliato di stabilizzazione progressiva nel triennio 2008-2010 che ponga in evidenza, per ogni singola annualità, l’esposizione finanziaria necessaria al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

c)     indizione di concorsi per pubblica selezione, secondo le norme concorsuali vigenti, sui posti di cui al punto a) riservati alla partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6.

5.     Hanno titolo ad essere ammessi alla pubblica selezione, per ciascuna categoria professionale messa a concorso, tutti coloro che abbiano prestato servizio nella Azienda Sanitaria con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 31.12.2007 e che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data.

6.     Non possono partecipare alle selezioni per la stabilizzazione i dipendenti di altre Aziende Sanitarie che risultino in esse inquadrati a tempo indeterminato.

7.     Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Aziende Sanitarie interessate alle procedure di stabilizzazione del personale precario hanno obbligo di elaborare ed approvare il piano di stabilizzazione di cui al punto b) del comma 4 del presente articolo.

8.     Nei successivi centoventi giorni la Direzione Sanità della Regione Abruzzo esamina ed approva il piano di stabilizzazione della Azienda Sanitaria; in mancanza di osservazioni di merito da parte degli organi regionali deputati, l’Azienda Sanitaria è autorizzata ad indire i concorsi previsti nel piano.

9.     Sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione le Aziende Sanitarie che hanno procedure concorsuali in atto relativamente ai profili professionali ricompresi nel piano di stabilizzazione sono tenute a sospenderle per dare precedenza all’applicazione della presente legge.

10.   Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria per ogni singola categoria professionale, il personale precario è tenuto in servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali in atto alla data del 31 dicembre 2007, rideterminando, nel caso di contratti di collaborazione continuativa, le ore di impegno lavorativo sulla base delle remunerazioni previste dai contratti di categoria.

11.   Fermo restando il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie del Piano di rientro sanitario di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 13.03.2007, per gli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti conti dei propri bilanci.

12.   Il piano di stabilizzazione verrà attuato in ambito regionale ed in via mutualistica tra le ASL tenendo come riferimento unico il rispetto del tetto di spesa regionale contenuto nel piano di risanamento regionale approvato dai Ministri competenti e dalla Regione.

13.   Ulteriori risorse sono quelle derivanti da cessazioni di personale negli anni 2008, 2009 e 2010 utilizzabili in ragione del 60% per gli oneri del piano di stabilizzazione; il restante 40% è destinato ad assicurare l’ordinario turn over.]

 

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell' dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

1.     L’art. 5 della L.R. n. 69 del 1978 è sostituito dal seguente:

“1.   Le Aziende USL della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti rimborsi:

a)     lire 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove è ubicato il centro dialisi;

b)    un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a).

I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del trasporto effettuato dall’Azienda USL.

Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dall’Azienda USL di appartenenza anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato.

Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale.

1-bis. Le Aziende USL della regione provvedono al rimborso di sedute dialitiche effettuate presso strutture private, da pazienti residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa, ed impossibilitati ad eseguirle presso Presidi pubblici, limitatamente ad un periodo di gg. 30 (trenta).

Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i Centri di dialisi pubblici della Regione.

A corredo della richiesta di rimborso, il paziente presenta alla USL di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilità a soddisfare la richiesta del medesimo, rilasciata dalla USL in cui ricade il Centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato.

2.     Le Aziende USL della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di lire 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a lire 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket.

3.     La Giunta regionale attraverso le Aziende USL corrisponde per ogni mese un assegno di lire 250.000, con integrazione di lire 20.000 per ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito lordo effettivo non superi per nucleo familiare lire 60.000.000 più lire 2.000.000 per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione dei conviventi, così come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi o documentazione equipollente.

4.     Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi forfettari, del limite del reddito e dell’assegno mensile di cui ai commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del componente del Settore Sanità ed Igiene.”.