Il presidente della giunta regionale
Omissis
decreta
Art. 1
Le piante di cui all’allegato elenco sono
considerate “monumenti naturali protetti ai sensi della L.R. 21 giugno 1996, n.
Art. 2
Art. 3
E’ fatto divieto a chiunque di abbattere le piante incluse nell’elenco, fatta eccezione per motivi di pubblica incolumità o di ordine sanitario. L’abbattimento può avvenire soltanto su autorizzazione degli enti preposti. Chiunque abbatta senza autorizzazione una pianta considerata monumentale è assoggettato ad una sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata con diversa destinazione.
Art. 4
L’elenco delle piante monumentali può essere aggiornato ogni tre anni in seguito a segnalazione da parte di enti e istituzioni pubbliche.
Ai fini del presente decreto possono essere considerati monumenti naturali:
1) le piante isolate o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per dimensioni o età possano essere considerate rare;
2) le piante a cui siano legati particolari avvenimenti storici o legati a tradizioni locali.
Ciascuna segnalazione deve essere accompagnata da una scheda contenente i seguenti dati:
- specie botanica di appartenenza;
- dimensione della circonferenza;
- localizzazione georeferenziata;
- documentazione fotografica;
- note particolari (legate a tradizioni locali, di carattere storico o altro).
L’Aquila, 14 settembre 2012
Il presidente della giunta regionale
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato