Il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

Art. 1

Le piante di cui all’allegato elenco sono considerate “monumenti naturali protetti ai sensi della L.R. 21 giugno 1996, n. 38”.

Art. 2

La Giunta regionale e i Comuni interessati promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle piante incluse nell’elenco per divulgarne la conoscenza, il significato della tutela e per migliorarne il contesto ambientale.

Art. 3

E’ fatto divieto a chiunque di abbattere le piante incluse nell’elenco, fatta eccezione per motivi di pubblica incolumità o di ordine sanitario. L’abbattimento può avvenire soltanto su autorizzazione degli enti preposti. Chiunque abbatta senza autorizzazione una pianta considerata monumentale è assoggettato ad una sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata con diversa destinazione.

Art. 4

L’elenco delle piante monumentali può essere aggiornato ogni tre anni in seguito a segnalazione da parte di enti e istituzioni pubbliche.

Ai fini del presente decreto possono essere considerati monumenti naturali:

1)  le piante isolate o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per dimensioni o età possano essere considerate rare;

2)  le piante a cui siano legati particolari avvenimenti storici o legati a tradizioni locali.

Ciascuna segnalazione deve essere accompagnata da una scheda contenente i seguenti dati:

-    specie botanica di appartenenza;

-    dimensione della circonferenza;

-    localizzazione georeferenziata;

-    documentazione fotografica;

-    note particolari (legate a tradizioni locali, di carattere storico o altro).

L’Aquila, 14 settembre 2012

Il presidente della giunta regionale

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

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