LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Vista la Legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani;

Visto l’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 11 “Norme in materia di Comunità Montane”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;

Vista la Legge Regionale 03 agosto 2011, n. 25 “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”;

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”;

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012-2014”;

Vista la Legge Regionale 17 luglio 2012, n. 34 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 03 agosto 2011 n. 25 recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del Fondo Speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla L.R. 17 aprile 2003 n. 7, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2003)”, modifiche alla L.R. 12 aprile 2011 n. 9 recante: “Norme in materia di Servizio idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L. R. 1/12 recante: “Legge Finanziaria 2012”

Richiamato l’art. 1, comma 1 della L.R. 3 agosto 2011 n. 25 che istituisce, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1 gennaio 2012, il Fondo Speciale per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere;

Richiamato l’art. 1, comma 2 della L.R. 3 agosto 2011 n. 25, come modificato dalla L.R. 34/2012, che dispone che il Fondo Speciale, dell’importo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all’entrata in vigore della Legge è alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’art. 12 della medesima legge;

Richiamata la Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio Finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” che iscrive sul capitolo di entrata 32107 “Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico – art. 86 del D. Lgs. 112/98” U.P.B. 03.02.001 la somma di 10 (dieci) milioni di euro che comprende 6 (sei) milioni di entrate ordinarie e 4 (quattro) milioni del Fondo Speciale a destinazione vincolata;

Richiamato l’art. 1, comma 3 della L. R. 3 agosto 2011, n. 25, che stabilisce che un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico”;

Preso atto che lo stanziamento di 4 (quattro) milioni di euro annui, è stato iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico”;

Preso atto che lo stanziamento del Fondo Speciale ha destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica, come enunciato al comma 3 dell’art. 1 della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 25;

Richiamato l’art. 1, comma 4 della L. R. 3 agosto 2011, n. 25, come modificato dalla L.R. n. 34/2012, che statuisce “Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” e dalla L. R. 5 agosto 2003, n. 11 recante “Norme in materia di Comunità Montane”, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno”;

Richiamato il comma 5 dell’art. 1 della L. R. 3 agosto 2011, n. 25 che stabilisce che “Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall’uso della risorsa idrica, provvede all’assegnazione di dette somme agli Enti locali interessati”;

Richiamato il comma 6 dell’art. 1 della L. R. 3 agosto 2011, n. 25 che stabilisce che “È compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2”;

Visto l’art. 3 della L.R. n. 34/2012 che ha modificato l’art. 12, comma 1 della L.R. .25/2011 inserendo il comma 1 bis, che statuisce che per il triennio successivo alla entrata in vigore della legge Regionale 25/2011, di vigenza del Fondo speciale per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, il costo unitario per l’uso idroelettrico è stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta;

Preso atto dei dati forniti dal Sistema informativo Regionale con la nota Prot. RA/60520 del 16/3/2012 (All. 1) relativi alle superfici dei Comuni classificati montani o parzialmente montani dalla L. 991/52 ed alla popolazione residente al 31/12/10;

Ritenuto di dover procedere ad attribuire a ciascun Comune classificato totalmente o parzialmente montani e con popolazione inferiore ai tremila abitanti, la percentuale di competenza per la ripartizione del Fondo Speciale determinata in proporzione alla superficie montana di ognuno come dal documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 2), redatto sulla scorta dei dati forniti dal Sistema Informativo Regionale (All. 1), riportante la percentuale della superficie montana di ciascun comune rispetto a quella regionale ed il corrispondente importo del Fondo Speciale spettante calcolato sulla base del predetto riparto percentuale;

Richiamate le determinazioni di accertamento delle entrate sul c/c postale n. 40205379 che accertano al 31/05/12 un totale di € 9.036.991,73 di cui € 6.000.000,00 (sei milioni/00) di entrate ordinarie ed i restanti € 3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) del Fondo Speciale (DC18/23 del 29/3/12 che accerta un incasso di € 250.926,27 al 31/01/2012; DC18/28 del 02/05/12 che accerta un incasso di € 2.391.618,33 al 29/02/2012; DC18/43 del 10/05/12 che accerta un incasso di € 5.928.488,32 al 31/03/2012; DC18/46 del 28/05/12 che accerta un incasso di € 179.307,77 al 30/04/2012 e DC18/80 del 06/07/12 che accerta un incasso di € 286.651,04 al 31/05/2012);

Valutato opportuno di procedere all’erogazione di un acconto su quanto incassato al 31/05/2012 distribuendo percentualmente l’importo totale di € 3.036.991,73 ai Comuni di cui al documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 2) e di demandare a successivo provvedimento l’erogazione del saldo solo previo accertamento della relativa entrata;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

Dato atto che il presente atto comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale, come da art.1, co.3 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 ;

Dato atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

1.   di approvare la ripartizione del Fondo Speciale in proporzione alla superficie montana di ciascun comune rispetto a quella regionale come indicato nel documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 2), redatto sulla scorta dei dati forniti dal Sistema Informativo Regionale (All. 1) con la determinazione dell’importo sul totale del Fondo Speciale di € 4.000.000,00 in proporzione alla superficie di ognuno;

2.   di erogare un acconto sull’incasso di € 3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) come ripartito in proporzione nel documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3” (All. 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di demandare a successivo provvedimento l’erogazione del saldo, previo accertamento dell’entrata;

3.   di rimandare al Servizio Gestione delle Acque i successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento;

4.   di inviare la presente deliberazione alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive;

5.   di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sulla Home page della Regione Abruzzo alla sezione Avvisi per 30 giorni.

Seguono Allegati

Allegati 1-2