Il DIRiGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta Inerti Di Giuseppe Bruno s.r.l. con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Puglie n. 43, è rinnovata l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di terra in località “Fondovalle Salinello” nel Comune di Tortoreto (TE) distinta in catasto al foglio n. 20 particelle nn. 113, 209, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 287, 288, 290, 291, 293, 303, 307p., alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità di coltivazione indicate nei disegni approvati e allegati al Provvedimento Comunale 7271/1994 e successive volture e proroghe;
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data ci notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di
ripristino ambientale nella misura di Euro 361.620,00
(trecentosessantunomilaseicentoventi/00), è stata presentata con atto di
fidejussione n.S55120200300 stipulato in data 10/2/2012 con
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle stesse condizioni dei precedenti titoli minerari rilasciati per la coltivazione della cava in oggetto e destinare il materiale estratto esclusivamente per il ripristino ambientale di cave.
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Regionale Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 80.100 e complessivamente mc. 400.500 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Articolo 10
La sistemazione ambientale neve essere eseguita nel pieno rispetto del progetto approvato allegato al Provvedimento Comunale 7271/1994 e successive volture e proroghe.
Articolo 11
La presente Determinazione deve essere pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e nei modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).
Il DIRiGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta