LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 2 agosto 2010, n. 37 "Nuova legge organica in materia di Confidi", indicata come legge regionale, come integrata e modificata dall’art. 27 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38, dall’art. 2 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55 e dall’art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 947 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 4 del 20 gennaio 2012, con cui sono state dettate le Disposizioni di attuazione della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i. “Nuova legge organica in materia di confidi” che hanno stabilito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale, criteri e modalità intesi a disciplinare il procedimento di concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi, come riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale, della stessa deliberazione;

Dato atto che Eurofidi Società Consortile di garanzia collettiva Fidi ha presentato, in data 8/3/2012, ricorso al TAR Abruzzo c/ Regione Abruzzo, notificato il 20/3/2012, per l’annullamento dell’art. 1, comma 5 lettere a) e c), e comma 7 lettere c) ed h) delle Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi, approvate con D.G.R. n. 947 del 29.12.2011, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;

Atteso che Eurofidi Società Consortile di garanzia collettiva Fidi ha altresì richiesto che siano disapplicati gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 37 del 2010, ovvero che sia dichiarata l’intervenuta abrogazione delle stesse disposizioni censurate sopra richiamate, nonché della deliberazione stessa e di ogni altro atto connesso da parte dell’art. 1 del D.L. 1/2012, che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

Atteso che Eurofidi Società Consortile di garanzia collettiva Fidi ha altresì richiesto, ritenute rilevanti e fondate le questioni di legittimità proposte, di sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 37/2010, in relazione agli artt. 3, 41, 97, 117 e 120 della Costituzione;

Atteso che Ascomfidi Imprese Società Cooperativa ed altri, in data 15/5/2012, hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica c/ Regione Abruzzo, notificato il 18/5/2012, per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 947 del 29/12/2011 ”Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi”, e in ogni caso per la disapplicazione della L.R. 37/2010, nonché della deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 947 del 29/12/2011, perché in contrasto con le disposizioni comunitarie di rango superiore direttamente applicabili nello Stato italiano e, se del caso, per l’invio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, affinché fornisca una chiara ed univoca interpretazione degli stessi;

Atteso che Ascomfidi Imprese Società Cooperativa ed altri hanno altresì richiesto, ritenute rilevanti e fondate le questioni di legittimità proposte, di sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa dettata sia dalla L.R. 37/2010 che dalla D.G.R. n. 947 del 29/12/2011 in relazione agli articoli 3, 4, 10, 11, 15, 23, 41, 53, 97, 117 e 120 della Costituzione;

Atteso che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, posto che la Regione Abruzzo, successivamente all’invio del parere reso dall’Autorità Garante nell’adunanza del 14 marzo 2012, inviato al Presidente della Giunta Regionale il 20 marzo 2012 e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 11 del 2 aprile 2012, non si è conformata allo stesso parere entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, come previsto dall’art. 21 bis della legge n. 287/1990 e s.m. e i., ha presentato, in data 20/6/2012, ai sensi del medesimo art. 21 bis, ricorso al TAR Abruzzo, notificato in pari data, per l’annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 947 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R.A. n. 4 del 20 gennaio 2012, recante le Disposizioni di attuazione della L.R. n. 37 del 2010 “Nuova legge organica in materia di confidi”;

Atteso che la Regione Abruzzo ha fatto, comunque, pervenire, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni in merito al parere reso dall’Autorità medesima nell’adunanza del 14 marzo 2012, contestando la fondatezza dei rilievi sollevati e ribadendo la sostanziale legittimità dei contenuti della deliberazione regionale n. 947 del 2011;

Dato atto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’instare per l’annullamento dell’atto impugnato, ha contestualmente richiesto affinchè il Tribunale adito voglia preliminarmente disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità, con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, delle disposizioni della L.R. Abruzzo n. 37/2010 nella parte in cui gli articoli 2, 2 bis, 4 e 5 stabiliscono stringenti requisiti soggettivi idonei a costituire significativi vincoli per l’accesso dei confidi a contributi pubblici;

Atteso che le Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi di cui alla L.R. 37/2010 e s.m. e i., approvate con D.G.R. n. 947 del 29.12.2011, non hanno avuto ad oggi applicazione per quanto concerne la concessione dei contributi di cui alla medesima legge regionale, stante che, in mancanza di idonei appositi stanziamenti, non è stato possibile adottare gli atti prodromici di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 4 della stessa L.R. 37/2010;

Atteso che la notevole mole di contenzioso costituita dai ricorsi proposti avverso le Disposizioni di attuazione sopra richiamate ha comportato il mutamento evidente della situazione di fatto ed anche, di conseguenza, l’emergere di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rispetto al momento dell’emanazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 947 del 29/11/2011, che è quello di apprestare le condizioni migliori affinché il sistema delle imprese possa continuare a fruire dei necessari strumenti di garanzia per l’accesso al credito;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni dettate dall’art. 21 - quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., ovvero motivi di pubblico interesse sopravvenuti, dovuti anche al mutamento della situazione di fatto e ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

Atteso, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, dover procedere alla revoca delle Disposizioni di attuazione dettate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 947 del 29/11/2011;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1)   di revocare, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. la propria deliberazione n. 947 del 29/12/2011 contenente, all’Allegato n. 1 : L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i. (Nuova legge organica in materia di confidi) “ Determinazione delle disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi";

2)   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A..