IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, l’intervento proposto dalla impresa RIGENERA Srl, con sede in Montesilvano (PE), Via Inn già Via Danubio 7, concernente la realizzazione e la gestione un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (anche di origine urbana) mediante operazione R13 di cui all’allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ubicato in area classificata dal P.R.G. del Comune di Montesilvano (PE) cone “Zona D – sottozona D2 – Aree Artigianali-Industriali esistenti”, foglio di mappa n.8, particella n. 1379 sub 4 per una superficie complessiva pari a 895 mq, con potenzialità gestionale di messa in riserva pari a 12.550 T/a circa e potenzialità istantatanea pari a complessive 187 tonnellate;
2) di stabilire che l’elenco completo dei CER ammissibili all’impianto di cui al precedente punto 1), le condizioni gestionali nonché le potenzialità di dettaglio risultano analiticamente riportate negli allegati “A” e “B” citati in premessa, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
3) di richiamare, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:
1. relazione tecnica – revisione 2 – 05.04.2012 – n. 19 pagine;
2. allegato 1 – analisi vincoli relativi alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti;
3. allegato 2 – relazione geologica, novembre 2003, di n. 8 pagine + allegati;
4. allegato 3 – contratto di affitto degli immobili (datato 01.01.2010 con scadenza al 31.12.2015 tacitamente rinnovabile) – comodato d’uso per la pressa;
5. allegato 4 – posizionamento pesa a ponte;
6. Allegato 5 – caratteristiche impianto di trattamento acque di dilavamento piazzale e di prima pioggia;
7. allegato 6 – lay out dell’impianto 29.05.2011;
8. allegato 7 – elenco CER, potenzialità, linee di lavorazione;
4) di autorizzare la ditta in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto indicato ai precedenti punti 1), 2) e 3), ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo modalità e prescrizioni che qui di seguito si riportano:
4.1 (prescrizione derivante dalla Conferenza dei Servizi del 03.11.2011)
- in occasione ella comunicazione di avvio dell’impianto, (di cui al successivo punto 7) l’Azienda produca copia del certificazione prevenzione incendi secondo le vigenti norme in materia;;
4.2 (prescrizione derivante dalla Conferenza dei Servizi del 24.04.2012)
- l’Azienda è obbligata a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti ogni varaiazione e/o disdetta del contratto di locazione in essere (sottoscritto tra le parti interessate in data 01.01.2010, con scadenza al 31.12.2015, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni dalla predetta data di scadenza);
4.3 (condizioni e prescrizioni riportate nel parere ARTA Distretto di Pescara prot. n. 2703/24.04.2012)
- vedi parere, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4.4 ( prescrizioni parere A. USL PE prot. n. 22718/12.06.2012)
a. dovranno essere evitate emissioni diffuse e odori molesti. A tal fine, considerato che l’area di scarico è esterna, e che tra i rifiuti soggetti a cernita ve ne sono alcuni che potrebbero generare dispersione di polveri o essere soggetti a trasporto eolico, è necessario che vengano predisposte misure gestionali e accorgimenti tecnici permanenti atti ad impedire che durante le operazioni di scarico e cernita si verifichino i suddetti inconvenienti. Tali misure di contenimento dovranno tener conto anche di condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità. Pertanto oltre all’umidificazione, descritta nelle relazioni tecniche, dovranno essere adottati ulteriori ed efficienti sistemi di contenimento ( teli mobili, reti, altri sistemi ritenuti efficaci);
b. le aree scoperte dovranno essere pulite con spazzatrici alla fine di ogni giornata lavorativa e sottoposte a lavaggi con periodicità proporzionale alle condizioni metereologiche, e comunque, con frequenza tale da evitare produzione di molestie olfattive;
c. nel corso delle operazioni di trasporto dalla/alla pesa ed in tutte le latre operazioni di trasporto rifiuti venga impedita la dispersione di polvere e di materiali leggeri;
d. dovrà essere evitata la formazione di ristagni di liquidi (acque di dilavamento/percolamento) nei contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti ( scarrabili o cestoni ), con particolare riguardo a quelli estreni. Ciò al fien di impedire, tra l’altro, la proliferazione di insetti e produzione di molestie olfattive con conseguente danno alla salute pubblica ed ai lavoratori stessi;
e. dovrà essere effettuata la verifica radiometrica sui materiali e rottami ferrosi nel rispetto della normativa vigente. Eventuali riscontri di positività dovranno essere comunicati a questo Servizio per gli eventuali adempimenti di competenza;
f. per quanto riguarda le emissioni rumorose, ivi incluse quelle attribuibili ai mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita all’impianto, dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente e (quando sarà vigente) la classificazione acustica del territorio fatta dal Comune di Montesilvano. A prova di ciò è necessario che, con impianto a regime, sia effettuata una Valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, che dimostri il rispetto dei parametri relativamente all’immissione di rumore negli ambienti abitativi, recettori sensibili ed aree esterne più prossime. Qualora si dovessero riscontrare superamenti dei limiti, dovranno essere previste adeguate modalità di abbattimento del rumore. I risultati di tali monitoraggi e le eventuali misure di contenimento previste dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologica e sanità Pubblica della A. USL di Pescara;
g. ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfestazione e derattizzazione periodica degli ambienti chiusi e spazi aperti secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali;
h. eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servzio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica della A.USL di Pescara;
4.5. (prescrizioni autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 105/13.07.2011)
- lo scarico dovrà rispettare il mite della Tabella 3 allegato 5 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- le acque provenienti dal piazzale dovranno essere canalizzate in una unica rete fognante con pozzetto di prelievo terminale per le analisi delle acque;
- durante i lavori, il concessionario dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti onde evitare danni a persone e cose, danni di cui sarà ritenuto totalmente responsabile;
-
- la manutenzione dell’intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d’innesto alla fognatura comunale;
- la
presente autorizzazione fa salvi ogni diritto di terzi e non esonera
- nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c’è poca differenza di quota del paino di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l’utente dovrà dotare l’impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;
- l’autorizzazione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio ed è subordinata al rispetto dei parametrio imposti dal regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;
- la presente autorizzaione ha validità fatto salve eventuali altre autorizzazioni necessarie;
- la presente autorizzazione è riferita all’attuale dimensionamento e caratteristiche dell’insediamento produttivo;
- i pozzetti di prelievo dovranno essere tenuti liberi da ingombri a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo;
4.6 (prescrizione del SGR)
-
4.7
- pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
4.8
-
4.9
- si prescrive alla Ditta beneficiaria la produzione, enrto 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica del presente provevdimento di una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa alla stato delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde poter stabilire, all’epoca del rilascio del presente provvedimento, lo stato della qualità del sito interessato, con attività già in esercizio; il S.G.R., acquisito il predetto elaborato, da presentare entro il termineindicato, avrà cura di sottoporlo agli Organismi tecnici di controllo per le conseguenti valutazioni;
5) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di gestione; a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
6) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 4) é rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
7) di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
7.1) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14.2);
7.2) comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
7.2.1) l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
7.2.2) l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
7.2.3) il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
7.3) data di avvio dell’impianto;
7.4) certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
8) di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvoproroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui ai punti precedenti presenti certificazione di collaudo dell’impianto stesso o documentazione equipollente. In detta documentazione di collaudo si attesi, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
8.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
8.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
8.3) L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
8.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
8.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
8.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
9) di prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
10.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
10.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
11) di richiamare la ditta in oggetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
12) di richiamare la ditta in oggetto all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;
13) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
14) di obbligare la ditta in oggetto a:
14.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
14.2 prestare, prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;
15) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta interessata;
17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA - Sede Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, nonché a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;
18) di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
19) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini
Segue Allegato